Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227668 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Procedimento - Accertamento del danno - Perizia - Poteri del perito - Applicabilità dell'art. 228 comma terzo cod. proc. pen. - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE
L'art. 228 comma terzo cod. proc. pen., che consente al perito, ai fini dello svolgimento dell'incarico, di richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa nonché ad altri soggetti, è applicabile anche nel procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario disciplinato dall'art. 646 cod. proc. pen. (fattispecie in cui il perito, dovendo accertare il valore dell'azienda ceduta dall'imputato, a causa della carcerazione ingiustamente sofferta, aveva assunto informazioni presso imprenditori del settore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)