Sez. 1, Sentenza n. 1064 del 13/12/1994 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 201231 - 01
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni | Richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto - Facoltà del perito - Utilizzazione degli elementi acquisiti ai soli fini dell'accertamento peritale - Visione di alti processuali nei quali dette notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del P.M. - Potere del perito - Sussistenza - Eventuale divieto di inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento - Irrilevanza - Condizione - Fattispecie.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni
Poiché, per lo svolgimento della perizia, il perito può richiedere in forza dell'art. 228, comma terzo, Cod. Proc. Pen., notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto, restando delimitata l'utilizzazione degli elementi così acquisiti ai soli fini dell'accertamento peritale, non può ritenersi interdetta al perito la visione di atti processuali nei quali dette notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del P.M. - Nè rileva, sotto tale profilo, l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento, quando vi sia la certezza che il perito abbia fatto uso delle notizie conosciute al solo scopo di un puntuale svolgimento dell'incarico peritale, secondo i quesiti proposti - (Nella fattispecie l'imputato ha eccepito la nullità della perizia medico legale espletata con incidente probatorio sul rilievo che il perito aveva previamente visionato verbali di atti non destinati all'inserimento nel fascicolo del dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)