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Sez. 6, Sentenza n. 4319 del 04/11/1997 Cc. (dep. 03/12/1997) Rv. 209081 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Prescrizione del reato - Concessione attenuanti generiche - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209081-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen., anche dopo la modifica intervenuta con legge 8 aprile 1993, n.105 è necessario che gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato emergano dagli atti in modo incontrovertibile, sicché la valutazione di essi da parte del giudice deve limitarsi alla mera constatazione e non già ad un apprezzamento. (Fattispecie in cui è stata annullata con rinvio la sentenza del GIP che aveva concesso all'imputato le attenuanti generiche al fine della dichiarazione della prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)