Sez. 1, Ordinanza n. 2110 del 15/04/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210427 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Operatività della causa estintiva in dipendenza del riconoscimento di attenuanti o del giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti - Effettuazione di tale riconoscimento o giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare - Legittimità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
È illegittima la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato pronunciata, ai sensi dell'art.425 c.p.p., dal giudice dell'udienza preliminare quando l'operatività della causa estintiva (nella specie, amnistia), dipenda dal riconoscimento di circostanze attenuanti o dall'eventuale giudizio di comparazione fra esse ed altre di segno opposto, trattandosi nell'uno e nel'altro caso, di valutazioni che presuppongono una giurisdizione piena, di cui il giudice dell'udienza preliminare non può dirsi investito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)