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Sez. L, Sentenza n. 3480 del 26/04/1990 (Rv. 466840 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO - AUMENTI DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 1977 - RILEVANZA - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO NEI DODICI MESI SUCCESSIVI AL PRIMO GIUGNO 1982 - SPETTANZA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE DI DETTI AUMENTI SOLO DA TALE DATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466840-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO - AUMENTI DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 1977 - RILEVANZA - DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO NEI DODICI MESI SUCCESSIVI AL PRIMO GIUGNO 1982 - SPETTANZA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE DI DETTI AUMENTI SOLO DA TALE DATA - IRRILEVANZA.*

A seguito dell'abrogazione (disposta dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297) dell'art. 1 del decreto legge primo febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 91 del 1977), l'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali deve essere computata tenendo conto anche degli aumenti della indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977. Tale principio - attesi i rilievi della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 1986 - è applicabile anche con riguardo a dipendenti collocati a riposo nei dodici mesi successivi alla data (primo giugno 1982) di entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982, essendo in contrario irrilevante che gli aumenti predetti siano divenuti assoggettabili a contribuzione solo a partire dal primo giugno 1982, atteso che il riferimento della legge (art. 4 legge 8 marzo 1968 n. 152) alla "retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi" (antecedenti la cessazione dal servizio) va inteso come relativo non alla retribuzione effettivamente assoggettata a contribuzione nell'ultimo anno di servizio ma alla retribuzione "contributiva" quale risulta dalla disciplina vigente alla data della nascita del diritto all'indennità premio di servizio e cioè all'atto della risoluzione del rapporto. (V 2926/89, mass n 463133; (V 6597/88, mass n 460903; (2644/88, mass n 458236).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)