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Sez. L, Sentenza n. 2464 del 16/03/1988 (Rv. 458236 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CALCOLO - AUMENTI DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 GENNAIO 1977 - INCLUSIONE - ART. 23, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 167 DEL 1987 - INCIDENZA SUL DIRITTO AL COMPUTO DI DETTI AUMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458236-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CALCOLO - AUMENTI DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 GENNAIO 1977 - INCLUSIONE - ART. 23, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 167 DEL 1987 - INCIDENZA SUL DIRITTO AL COMPUTO DI DETTI AUMENTI - ESCLUSIONE.*

A seguito dell'abrogazione (disposta dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297) dell'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e convertito, con modificazioni, con legge 31 marzo 1977 n. 91), l'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali deve essere determinata tenendo conto anche degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, in quanto il citato art. 1 del d.l. del 1977, che tale limite temporale prevede, è richiamato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153) in virtù di un rinvio non recettizio ma formale (come rilevato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 236 del 1986). Sul diritto al computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio, già acquisito in forza della disciplina predetta ancorché oggetto di controversia giudiziaria, non incide (neppure ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere) la disposizione del primo comma dell'art. 23 del d.l. 2 maggio 1987 n. 167, che subordina l'attribuzione dei detti aumenti dell'indennità integrativa speciale al requisito - non previsto dalla normativa del 1980 - del pagamento da parte dell'assicurato di un contributo proporzionale e che non può operare retroattivamente su una situazione soggettiva già consolidatasi in conformità della legislazione anteriore. (V 3187/86, mass n 446185).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 02/05/1987 num. 167 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)