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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2032 del 30/01/2014 (Rv. 629289 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cessazione del rapporto - Somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo - Aliquota ridotta ex art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis") - Divieto comunitario di discriminazioni - Necessaria uniformità di disciplina tra uomini e donne - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629289-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposta sui redditi, il dimezzamento dell'aliquota sulle somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vigente "ratione temporis") va riconosciuto sia alle donne che agli uomini che abbiano superato i cinquanta anni, dovendo il giudice nazionale, per effetto delle pronunce della Corte di Giustizia CE del 21 luglio 2005 (sentenza in causa C-207/2004) e del 16 gennaio 2008 (ordinanze in cause riunite C-128/07 e C-31/07), disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, attribuendo alla categoria sfavorita il trattamento più favorevole.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 n. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4 n. 2, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1 bis, Direttive del Consiglio CEE 09/02/1976 num. 207, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Costituzione art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)