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Sez. U, Ordinanza n. 20323 del 20/11/2012 (Rv. 623924 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia relativa a domanda principale di rimborso d'imposta e domanda subordinata di risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario - Ambito della giurisdizione tributaria - Domanda principale - Inclusione - Domanda subordinata - Esclusione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623924-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia avente ad oggetto, in via principale, una domanda di rimborso d'imposta (nella specie, ritenute IRPEF sulle somme erogate per incentivo all'esodo ex art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986) e, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria (nella specie, per illegittimità del regime dell'incentivo dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda subordinata, questa concernendo un diritto soggettivo di natura indennitaria derivante da inadempimento di un'obbligazione "ex lege" dello Stato, del tutto autonomo rispetto al rapporto tributario ed estraneo agli "accessori" del tributo, ai quali l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 estende la cognizione del giudice speciale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)