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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 237/83

Decisione
decisa il 1984-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:1984:277

Epigrafe

Nel procedimento 237/83, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi nella causa dinnanzi ad essa pendente tra Sàrl Prodest e Caisse primaire d'assurance maladie di Parigi, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), LA CORTE (quinta sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, O. Due, U. Everling, C. Kakouris e R. Joliét, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere : H. A. Rühl, amministratore prinicipale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale, società S.à.r.l. Prodest (in prosieguo l'attrice) è una società francese che offre personale per lavori temporanei. Dal 17 giugno 1981 essa destinava il sig. van Robaeys, cittadino belga, ma residente in Francia e affiliato al sistema previdenziale francese, ad una missione in Nigeria.
paragrafo 2
L'attrice chiedeva alla Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (in prosieguo la convenuta) di mantenere l'affiliazione del van Robaeys per tutta la durata della missione, ma l'ente previdenziale respingeva la richiesta. Il rifiuto era fondato sull'art. 39, n. 2 della legge 3 gennaio 1972, trasformato poi in art. L 341-3, n. 3 del codice del lavoro, che stabilisce quanto segue:
paragrafo 3
«Salvo accordi internazionali, è vietato ad un'impresa che offre personale per lavori temporanei, fornire personale straniero se la prestazione di servizio deve effettuarsi fuori dal territorio francese».
paragrafo 4
Questo rifiuto era stato confermato dalla Commission de recours gracieux, motivo per cui l'attrice adiva la Commission de première instance du contentieux. Ritenendo che questa limitazione all'impiego di personale straniero vada disapplicata per quel che riguarda i cittadini della Comunità economica europea, l'attrice contesta la legittimità del rifiuto. Essa invoca a questo proposito le disposizioni del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
paragrafo 5
Giudicando che la controversia di cui è investita dipenda dall'interpretazione da darsi al regolamento n. 1612/68, onde stabilire se questo consenta di disapplicare le disposizioni dell'art. 39, n. 2 della legge 3 gennaio 1972, la Commission de première instance, a norma dell'art. 177 del trattato, invitava la Corte a risolvere la seguente questione:
paragrafo 6
«se un assicurato, cittadino di un paese membro della Comunità europea, dipendente da una società francese, residente in Francia possa rivendicare la conservazione della sua affiliazione al regime generale previdenziale francese e ciò per la durata della sua missione in Nigeria, a norma del regolamento n. 1612/68 CEE e se sia opportuno, nella fattispecie, non tener conto della restrizione di cui all'art. 39, n. 2, della legge 3 gennaio 1972, trasformata nell'art. L 341-3, n. 3, del codice del lavoro».
paragrafo 7
La domanda pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1983.
paragrafo 8
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, rappresentata dall'aw. J. Salvadori, la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico J. Griesmar, in qualità di agente, con l'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 10
Con ordinanza 14 marzo 1984, la Corte ha deciso di affidare la causa alla quinta sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
A giudizio della convenuta, un cittadino di uno stato membro della Comunità economica europea può invocare le disposizioni dei regolamenti comunitari solo per quanto riguarda le sue missioni nell'area comunitaria. Orbene, nella fattispecie è pacifico che il lavoratore in questione è cittadino di uno stato membro, tuttavia la missione si svolge non già nel territorio comunitario, bensì in uno stato terzo.
paragrafo 2
La convenuta ritiene, quindi, che sia giusta la sua decisione di rifiutare la conservazione dell'affiliazione del sig. van Robaeys al regime generale francese di previdenza sociale per la durata della sua missione in Nigeria.
paragrafo 3
La Commissione rileva, nelle osservazioni scritte, che la questione pregiudiziale mira in sostanza a delimitare la sfera d'applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori. Infatti, si tratta di stabilire se l'art. 39 n. 2 della legge 3 gennaio 1972 riguardi pure l'invio di cittadini della Comunità a effettuare prestazioni fuori dalla Comunità.
paragrafo 4
È vero che, nella sua formulazione generale, questo comma pare contenga una discriminazione fondata sulla nazionalità, incompatibile col diritto comunitario in quanto si risolve a sfavore dei cittadini di altri stati membri inviati in missione fuori dal territorio francese, ma all'interno della Comunità; tuttavia si deve osservare, secondo la Commissione, che l'art. L 341-1 dello stesso codice del lavoro stabilisce che:
paragrafo 5
«le disposizioni del presente titolo si applicano, se del caso, lasciando impregiudicate le disposizioni dei trattati delle convenzioni o degli accordi regolarmente ratificati o approvati e pubblicati ed in particolare le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, e.degli atti delle autorità di dette Comunità adottati in applicazione di detti trattati».
paragrafo 6
La questione che resta irrisolta e sulla quale verte esattamente la presente causa è dunque il problema del se, in quanto riguarda le attività esercitate fuori della Comunità, la disposizione di cui all'art. L 341-3 rientri nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, nel qual caso essa dovrebbe venire disapplicata nella fattispecie.
paragrafo 7
Secondo la Commissione, il problema odierno può esaminarsi sotto tre aspetti:
paragrafo 8
i) il diritto comunitario si applica ai rapporti di lavoro stipulati nella Comunità e/o generatori di prestazioni in questa area; ii) il diritto comunitario si applica a tutti i rapporti di lavoro stipulati nella Comunità, indipendentemente dal luogo d'esecuzione delle prestazioni o degli incarichi (entro o fuori della Comunità); iii) il diritto comunitario si applica a tutte le attività che vengono esercitate nella Comunità indipendentemente dal luogo di stipulazione del contratto di lavoro.
paragrafo 9
La Commissione esamina poi le norme comunitarie che, a suo giudizio, entrerebbero in linea di conto. Essa ne trae la conclusione che le disposizioni degli artt. 3, lett. c), 48 nn. 1, 2 e 3, 49 lett. b) e c), 52 e 59 del trattato pare corroborino la teoria del libero accesso all'attività piuttosto che quella del libero esercizio della stessa, il che equivale, per i lavoratori dipendenti, al libero accesso al mercato del lavoro, indipendentemente dal luogo di esercizio dell'attività. La Commissione esamina anche i regolamenti e le direttive relative alla libera circolazione dei lavoratori, però osserva, sempre a questo proposito, che le divergenze di terminologia non consentono di giungere ad una conclusione decisiva quanto alla determinazione del criterio di connessione utile a definire il settore d'applicazione ratione materiae del principio della libera circolazione delle persone. Essa ritiene che, nel caso specifico, il legislatore si sia solo riproposto di reprimere, tra le possibili discriminazioni, soprattutto quelle che rappresentano l'ostacolo più immediato ed importante.
paragrafo 10
Esaminando la giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione delle persone, in particolare la sentenza del 12 dicembre 1974 (Walrave, 36/74, Racc. pag. 1405), la Commissione rileva che la Corte ha fatto ricorso ad un criterio di connessione che amplia la sfera d'applicazione del diritto comunitario oltre il settore compreso dai due criteri di cui trattasi, vale a dire l'accesso all'impiego e all'esercizio dell'attività. Alla luce della sentenza Walrave, infatti, il principio della parità di trattamento disciplina anche i rapporti di lavoro insorti fuori della Comunità, che implicano del pari prestazioni al di fuori del territorio comunitario, dal momento che in un modo o nell'altro questi vincoli hanno ripercussioni sul rapporto d'impiego all'interno della Comunità.
paragrafo 11
Per quel che riguarda il settore specifico della previdenza sociale, la Commissione si richiama essenzialmente alle sentenze dell'8 aprile 1976 (Hirardin, 112/75, Race. pag. 553), del 31 marzo 1977 (Bozzone, 87/76, Race. pag. 687) e dell'11 luglio 1980 (Commissione/Belgio, 150/79, Race. pag. 2621). Questa giurisprudenza conferma a suo parere il tenore della sentenza Walrave già ricordata, in particolare il fatto che l'applicabilità del diritto comunitario non è comunque determinata dal luogo in cui viene esercitata l'attività.
paragrafo 12
Da questa giurisprudenza della Corte, la Commissione desume che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto comunitario i rapporti giuridici insorti nell'area comunitaria. Questa soluzione è infatti dettata da considerazioni che si ispirano contemporaneamente alle finalità del trattato e a motivi pratici.
paragrafo 13
A giudizio della Commissione, il carattere fondamentale del principio della parità di trattamento nell'ordinamento giuridico comunitario, come si desume dal tenore stesso dell'art. 48, n. 2 del trattato, che si richiama alle discriminazioni «per quel che riguarda l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro», implica che un rapporto di lavoro insorto nella Comunità venga considerato come un tutto unico.
paragrafo 14
Una vera parità di trattamento può infatti soltanto venir garantita se la normativa vale per l'attività nel suo complesso. Del resto, nelle sentenze relative all'interpretazione dell'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68, la Corte ha confermato che il principio di parità di trattamento deve consentire un'integrazione al massimo grado possibile del lavoratore migrante e della sua famiglia nello stato membro ospitante (vedere sentenza 30. 9. 1975, Cristini, 32/75, Race. pag. 1085).
paragrafo 15
La Commissione osserva inoltre, che le disposizioni di legge o le norme contrattuali che riservano un trattamento diverso ai cittadini dello stato ospitante rispetto agli altri cittadini della Comunità per quel che riguarda l'esercizio di un'attività in un paese terzo, hanno indiscutibilmente ripercussioni sul mercato del lavoro nella Comunità. Rischierebbero, ad esempio, di escludere i cittadini della Comunità da determinati impieghi, pregiudicando così il decorso della loro carriera rispetto a quella dei cittadini dello stato ospitante. Una disposizione come quella ora in questione pregiudica pure le imprese che hanno sede nello stato membro in questione, che vengono private della possibilità di far ricorso a personale più qualificato. Altri svantaggi notevoli sotto il profilo pratico conseguono, inoltre, per le attività economiche, dato il carattere essenzialmente mobile di queste ultime. Per diversi impieghi subordinati che implicano svolgimento di attività fuori della Comunità, la disapplicazione della norma della parità di trattamento consentirebbe l'assunzione sistematica di cittadini della Comunità a condizioni d'impiego o di remunerazione meno vantaggiose di quelle di cui fruiscono i cittadini dello stato ospitante, discriminazione a danno dei cittadini della Comunità e che potrebbe anche avere negative ripercussioni sull'impiego dei cittadini dello stato ospitante.
paragrafo 16
Infine la Commissione rileva l'insicurezza giuridica che deriverebbe, per i cittadini della Comunità, dall'applicazione delle disposizioni comunitarie in funzione del luogo in cui viene esercitata l'attività, in un momento in cui la mobilità professionale è così viva.
paragrafo 17
La Commissione trae la conclusione che il principio di parità di trattamento in materia di libera circolazione delle persone è applicabile al caso di un cittadino della Comunità che risiede in uno stato membro ed è vincolato da un contratto di lavoro stipulato con un datore di lavoro cittadino dello stato membro ospitante, e presta la sua opera quindi, come dimostra la convenuta invocando il divieto di cui all'art. L 341, nell'ambito della disciplina di quest'ultimo stato, indipendentemente dal luogo in cui viene esercitata l'attività subordinata (dentro o fuori della Comunità). A suo giudizio, ne consegue che il rifiuto di affiliazione di cui trattasi nella fattispecie non può comunque fondarsi sull'art. L 341-3, n. 3 del codice del lavoro.
paragrafo 18
Dopo questo rilievo, la Commissione si chiede se il cittadino della Comunità, che risiede in Francia e che qui è impiegato, abbia diritto a conservare l'affiliazione al regime previdenziale francese durante il periodo della sua missione in un paese terzo. Questo problema rientra nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
paragrafo 19
La Commissione ricorda che, a norma dell'art. 2, questo regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più stati membri e che sono cittadini di uno degli stati membri oppure sono apolidi oppure ancora profughi residenti sul territorio di uno stato membro, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti. Gli artt. 13 e seguenti, che disciplinano la fissazione della normativa applicabile e, quindi, l'affiliazione, non trattano dell'eventuale affiliazione per attività esercitate fuori della Comunità.
paragrafo 20
Per la Commissione è quindi in base alla legislazione nazionale ed al principio di parità di trattamento, come è formulato, per la sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 summenzionato, all'art. 3, che si dovrà trovare la risposta al problema sottoposto dal giudice proponente.
paragrafo 21
La Commissione si richiama alla normativa francese in materia, cioè agli artt. L 768 e L 769 del codice francese della previdenza sociale che recitano:
paragrafo 22
Articolo L 768
paragrafo 23
«I lavoratori inviati temporaneamente in missione all'estero dal loro datore di lavoro per svolgervi un'attività subordinata o assimilata, che restano assoggettati alla disciplina francese in materia previdenziale a norma di convenzioni o di regolamenti internazionali, si presume, ai fini dell'applicazione di detta normativa, che siano residenti e abbiano la loro sede di lavoro in Francia».
paragrafo 24
Articolo L 769
paragrafo 25
«Se non sono o non sono più contemplati dall'art. L 768, i lavoratori inviati in missione temporanea all'estero dal loro datore di lavoro per svolgervi un'attività subordinata o assimilata, remunerata da detto datore di lavoro, sono soggetti alla normativa francese in materia previdenziale a condizione che il datore di lavoro s'impegni a versare tutti i contributi dovuti. La durata massima per la quale i lavoratori contemplati dal precedente comma possono essere assoggettati alla normativa francese in materia previdenziale è fissata mediante regolamento. Per l'applicazione di questa normativa si ritiene che detti lavoratori risiedano e abbiano la loro sede di lavoro in Francia».
paragrafo 26
Infatti si dovrebbe rilevare che il sig. Robaeys rientra indubbiamente nella sfera d'applicazione dell'art. L 769 e va quindi assoggettato alla legislazione francese, alle condizioni previste da quest'articolo, esattamente come qualsiasi altro cittadino francese.
paragrafo 27
In base a quanto precede, la Commissione propone di risolvere così il quesito:
paragrafo 28
«Il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, va interpretato in modo che il divieto di discriminazione, sancito in particolare dall'art. 1 e dall'art. 3 n. 1, va rispettato nel valutare le disposizioni nazionali relative a siffatte attività svolte nei paesi terzi da un cittadino della Comunità, sotto il regime di un contratto di lavoro stipulato con un'impresa che ha sede nella Comunità».

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 19 giugno 1984 hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, con l'avv. Jean L. de Grandcourt, del foro di Parigi, e la Commissione, con l'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 luglio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con provvedimento 3 giugno 1983, pervenuto alla Corte il successivo 21 ottobre, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, pag. 2).
punto 2
Detta questione è insorta nell'ambito di una controversia tra la società francese Prodest, impresa di lavoro temporaneo, e la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, circa la conservazione dell'iscrizione al regime generale di previdenza sociale francese di un cittadino belga, dipendente di detta società, per il periodo in cui questi doveva lavorare in Nigeria.
punto 3
Alla domanda in questo senso presentata dalla società, la «caisse» aveva opposto un rifiuto, invocando l'art. 39, n. 2 della legge 3 gennaio 1972, trasformato poi in art. L 341-3 del Code du travail, il quale recita: «Salvo accordi internazionali, è vietato all'impresa che fornisce personale temporaneo mettere a disposizione di chiunque lavoratori stranieri se la prestazione di lavoro deve effettuarsi dal territorio francese». A giudizio della Caisse, questa disposizione vale anche per i cittadini comunitari, salvoché si tratti dell'espatrio in uno stato membro.
punto 4
Ritenendo che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione che si deve dare a detto regolamento comunitario, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di giustizia «se un assicurato, cittadino di un paese membro della Comunità europea, dipendente di un'impresa francese e residente in Francia, a norma del regolamento n. 1612/68 CEE abbia diritto alla conservazione dell'iscrizione al regime generale previdenziale francese per la durata del trasferimento in Nigeria, e in questo caso si debba non tener conto della restrizione di cui all'art. 39, n. 2, della legge 3 gennaio 1972, trasformata nell'art. L 341-3, n. 3, del Code du travail».
punto 5
Si deve osservare anzitutto che la causa principale riguarda il caso di un cittadino di uno stato membro che dipende da un'impresa stabilita in un altro stato membro e che, in linea di massima, un siffatto caso è disciplinato dalle norme comunitarie in fatto di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. In sostanza, il giudice nazionale chiede a questo proposito se dette norme possano disapplicarsi qualora il datore di lavoro comunitario invìi temporaneamente il dipendente a lavorare fuori della Comunità.
punto 6
Nella sentenza 12 dicembre 1974 (Walrave/Union cycliste internationale, 36/74, Race. pag. 1405) nella quale una delle questioni da risolvere riguardava la rilevanza del fatto che determinate attività si svolgono parzialmente fuori del territorio della Comunità, la Corte ha dichiarato che il principio di non discriminazione, sancito — fra l'altro — dall'art. 48 del trattato e dal regolamento n. 1612/68 summenzionato, deve presiedere alla valutazione di qualsiasi rapporto giuridico, ogniqualvolta detto rapporto a causa, vuoi del luogo in cui è sorto, vuoi di quello in cui produce effetti, si può ubicare nel territorio della Comunità. Ne consegue che il lavoro temporaneo fuori del territorio della Comunità non è sufficiente per escludere l'applicazione di detto principio, qualora il rapporto di lavoro conservi tuttavia un nesso abbastanza stretto con detto territorio.
punto 7
In un caso come quello in esame, questo nesso può ravvisarsi nel fatto che il lavoratore comunitario è stato assunto da un'impresa di un altro stato membro e, per questo motivo, è stato iscritto al regime previdenziale di questo stato e continua a svolgere la sua attività per conto dell'impresa comunitaria, anche durante il soggiorno nel paese terzo.
punto 8
A norma dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68 summenzionato, il principio di non discriminazione si applica pure ai vantaggi sociali dei lavoratori. Pur se, secondo la lettera, questa disposizione si riferisce ai vantaggi di cui il cittadino di uno stato membro gode nel territorio degli altri stati membri, alla luce della giurisprudenza summenzionata è opportuno interpretarla nel senso che si applica del pari ad una situazione come quella sopra descritta.
punto 9
Di conseguenza, gli enti previdenziali dello stato membro nel quale è stabilito il datore di lavoro, quando applicano la loro normativa nazionale a un caso come quello in esame, devono disapplicare tutte le disposizioni che si risolvono in una discriminazione a danno dei lavoratori cittadini di un altro stato membro.
punto 10
Si deve dunque risolvere la questione sollevata dichiarando che le disposizioni comunitarie in fatto di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, specie il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, vanno interpretate nel senso che il principio di non discriminazione si applica nei confronti del cittadino di uno stato membro dipendente da un'impresa di un altro stato membro, anche durante il periodo nel quale il lavoratore svolge temporaneamente la propria attività fuori del territorio della Comunità per conto di detta impresa comunitaria e che, quanto all'applicazione delle disposizioni nazionali dello stato membro, nel quale l'impresa è stabilita, relative alla conservazione dell'iscrizione al regime previdenziale generale di detto stato durante il soggiorno temporaneo di detto lavoratore in un paese terzo, va esclusa qualsiasi disposizione discriminatoria nei confronti dei cittadini degli altri stati membri.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi, con provvedimento 3 giugno 1983, dichiara: Le disposizioni comunitarie in fatto di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, specie il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, vanno interpretate nel senso che il principio di non discriminazione si applica nei confronti del cittadino di uno stato membro dipendente da un'impresa di un altro stato membro, anche durante il periodo nel quale il lavoratore svolge temporaneamente la propria attività fuori del territorio della Comunità per conto di detta impresa comunitaria e che, quanto all'applicazione delle disposizioni nazionali dello stato membro, nel quale l'impresa è stabilita, relative alla conservazione dell'iscrizione al regime previdenziale generale di detto stato durante il soggiorno temporaneo di detto lavoratore in un paese terzo, va esclusa qualsiasi disposizione discriminatoria nei confronti dei cittadini degli altri stati membri.

Firme

Galmot Due Everling Kakouris Joliét Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984. Per il cancelliere H.A. Rühl amministratore principale Il, presidente della quinta sezione Y. Galmot

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