Sez. 3, Sentenza n. 9422 del 27/04/2011 (Rv. 617998 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da c.d. "perdita del tempo libero" - Risarcibilità come danno non patrimoniale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il "tempo libero" - diversamente da quello impiegato per il lavoro - non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della personalità tutelato a livello costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.) e sovranazionale (dalla C.E.D.U. ovvero dalla Carta di Nizza, alla quale è assegnato lo stesso valore dei Trattati dell'Unione europea), giacché il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, libera di scegliere come impiegarlo, così da differenziarsi profondamente dai diritti inviolabili dell'uomo che sono diritti irretrattabili, perché fondano la giuridica esistenza della persona sia dal punto di vista delle identità individuale, che della sua relazionalità sociale. Ne consegue che la lesione di un tale "immaginario" diritto non è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento del preteso danno per la perdita di quattro ore di tempo libero - che si voleva commisurare ad ore di straordinario - patita da un privato a seguito del tempo impiegato nel disbrigo delle pratiche per il ripristino dell'utenza telefonica illegittimamente sospesa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)