Sez. 3, Sentenza n. 21725 del 04/12/2012 (Rv. 624249 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | "Perdita del tempo libero" - Risarcibilità quale danno non patrimoniale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Non sussiste un diritto fondamentale al "tempo libero", poiché l'impiego del tempo a fini lavorativi o a fini diversi è rimesso all'esclusiva autodeterminazione della persona. Ne consegue che la lesione di tale diritto "immaginario" non è risarcibile quale danno non patrimoniale. (Nella specie, in applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione di merito che ne aveva rigettato la domanda contro il Ministero della giustizia per il risarcimento della "perdita del tempo libero" imputata a disservizi degli uffici giudiziari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)