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Sez. L - , Sentenza n. 28962 del 04/12/2017 (Rv. 646386 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Dipendenti postali - Giusta causa di licenziamento - Presupposti - Dolo e pregiudizio - Nozioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646386-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'art. 56, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. dell'11 luglio 2007 per i dipendenti delle Poste italiane, richiede solamente il dolo generico e la mera potenzialità dannosa della condotta contestata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la natura dolosa delle violazioni ai doveri di ufficio di una dipendente perché non intenzionalmente orientate a perseguire interessi personali, così presupponendo la necessità di un dolo specifico, non previsto dalla norma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2007 art. 56 com. 6 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)