Sez. U, Ordinanza n. 18472 del 05/07/2024 (Rv. 671741-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ricorso - Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale esso deve essere dichiarato inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le procure rilasciate dalle ricorrenti avevano carattere generale, in quanto conferivano agli avvocati l'incarico di difendere la società in qualsiasi procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali, e, inoltre, in ragione dello scarto temporale di
oltre un anno tra la data di rilascio delle procure e l'inizio della causa di merito, tale da escludere il collegamento tra i mandati e le attività svolte dai difensori col regolamento di giurisdizione).
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)