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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20045 del 30/07/2018 (Rv. 650292 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Regolamento preventivo di giurisdizione - Ricorso - Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità.
Stato
decisa il 2018-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650292-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)