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Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 22/10/1973 (Rv. 366193 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366193-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle deposizioni testimoniali, nonche il giudizio sull'attendibilita dei testimoni e sulla maggiore credibilita di alcuni di essi rispetto agli altri, involgono apprezzamenti di merito che sono incensurabili in Cassazione se risultino sorretti da adeguata motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. (V 1638/72, mass n 358474).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)