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Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 24/05/1972 (Rv. 358474 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358474-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa, in riferimento alla prova testimoniale, nonche il giudizio sull'attendibilita dei testimoni e sulla maggiore credibilita di alcuni di essi rispetto agli altri involgono apprezzamenti di merito che sono incensurabili in Cassazione, se risultino sorretti da adeguata motivazione, immune da vizi logici e da errori di diritto. (Conf 1651'71, mass n 352088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)