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Sez. 3, Sentenza n. 3133 del 06/02/1995 Ud. (dep. 23/03/1995) Rv. 201577 - 01

Misure di sicurezza - Patrimoniali | Confisca - Depenalizzazione dei reati minori "ex lege" n. 561 del 1993 - Giudice - Possibilità di far cessare la misura - Esclusione - Limiti - Fattispecie: apparecchi di accensione privi del contrassegno.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201577-01

Misure di sicurezza - Patrimoniali

Ai sensi dell'art. 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, le cui disposizioni sono applicabili anche nei procedimenti aventi ad oggetto i "reati minori" elencati nella legge di depenalizzazione 28 dicembre 1993, n. 561, il giudice dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente" al fine di rendere possibile a questa l'avvio della procedura per l'eventuale irrogazione delle sanzioni, tra le quali rientra quella della confisca prevista dai commi terzo e quarto dell'art. 20 citata legge n. 689 del 1981, che espressamente deroga all'effetto normale dell'estinzione del reato o alla sua depenalizzazione in ordine alle misure di sicurezza. Pertanto, sostituendosi l'autorità amministrativa al giudice penale nella valutazione dell'illiceità del comportamento, nell'applicazione della sanzione, nel giudizio di connessione tra le cose sequestrate e la violazione e nell'ipotetico ordine di apprensione delle stesse, deve conseguirne che non possa il giudice, salvo che non si ritenga la assoluta estraneità delle cose all'ipotesi trasformata in illecito amministrativo, far cessare la misura cautelare, dovendo invece far seguire le cose agli atti dei quali con il suo provvedimento dispone la trasmissione, e ciò al fine di non vanificare un eventuale ordine di loro confisca. (Fattispecie relativa ad annullamento di dissequestro e restituzione di apparecchi di accensione sprovvisti del contrassegno).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/04/1971 num. 163 art. 8, Legge 18/06/1971 num. 376, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)