Sez. U, Sentenza n. 1327 del 27/10/2004 Ud. (dep. 19/01/2005) Rv. 229635 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - IN GENERE | Annullamento della sentenza in sede di legittimità per non essere il fatto previsto come reato - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente nel caso il fatto integri un illecito amministrativo - Obbligatorietà - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - IN GENERE
In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, la Corte di Cassazione dispone sempre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, in forza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie concernente l'omesso versamento di somme "trattenute" dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e da destinare alla Cassa edile, integrante infrazione amministrativa a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 19/12/1994 num. 758 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)