Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 16 settembre 1993, causa T-60/92
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione)
16 settembre 1993
Nella causa T-60/92,
Muireann Noonan, agente ausiliario della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, rappresentata dall'aw. James O'Reilly, Senior Counsel, del foro d'Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. René Diederich, dello studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor John Forman, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in questa fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso volto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/C/741 di non ammettere la ricorrente al concorso, comunicata all'interessata il 9 giugno 1992,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, A. Saggio e C. P. Briet, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Antefatti e procedimento
punto 1
La signora Noonan, agente ausiliario della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha presentato la propria candidatura al concorso generale COM/C/741, indetto dalla Commissione al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di dattilografi — C5/C4 — di lingua inglese (GU 1991, C 333 A, pag. 11, allegato A al ricorso).
punto 2
Con lettera 9 giugno 1992 (allegato C al ricorso), la signora Noonan veniva informata della decisione della commissione giudicatrice di respingere la sua candidatura, in applicazione del punto II (Condizioni per l'ammissione al concorso), B (Condizioni particolari), 2 (Titoli di studio o diplomi richiesti), del bando di concorso, in quanto essa aveva compiuto un ciclo di studi universitari ed ottenuto un Honours Degree in letteratura francese ed italiana, rilasciato dall'University College di Dublino.
punto 3
Le summenzionate disposizioni del bando di concorso erano così formulate:
«Non sono ammessi alle prove, pena l'esclusione dal concorso e/o ulteriori misure disciplinari previste dallo Statuto:
i) i candidati che siano in possesso di un diploma che dà accesso ai concorsi di livello A o LA (si veda la tabella allegata alla guida);
ii) i candidati che si trovino all'ultimo anno di studi di cui alla lett. i)».
Per quanto concerne i diplomi rilasciati in Irlanda, la tabella succitata, allegata alla «guida per i candidati ad un concorso interistituzionale o a un concorso generale della Commissione» (in prosieguo: la «guida»), — anch'essa pubblicata nella GU 1991, C 333 A, dove precedeva il bando di concorso controverso — richiedeva un University Degree per l'ammissione ai concorsi di livello A o LA.
punto 4
Alla luce di quanto sopra, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1992, la signora Noonan ha chiesto l'annullamento della succitata decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla al concorso, comunicatale il 9 giugno 1992. In sostanza, essa sostiene che il fatto di rifiutare ai titolari di un diploma di studi universitari l'accesso ai concorsi relativi alla categoria C è incompatibile con le disposizioni dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nonché con il principio generale di parità di trattamento e con la libertà di svolgere attività lavorative.
punto 5
Senza aver depositato un controricorso nel merito, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità contro il presente ricorso, registrata nella cancelleria del Tribunale il 23 settembre 1992. La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità il 15 ottobre 1992. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso, conformemente all'art. 114, n. 3, del suo regolamento di procedura, di passare alla fase orale, limitata all'esame di questa eccezione, senza procedere ad istruttoria. La trattazione orale si è svolta il 4 maggio 1993.
Conclusioni delle parti
punto 6
La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il presente ricorso irricevibile;
condannare la ricorrente alle spese.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
respingere l'eccezione d'irricevibilità;
o, in alternativa, ordinare che venga riunita al merito;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi ed argomenti delle parti
punto 7
A sostegno della sua eccezione d'irricevibilità, la Commissione fa valere che un dipendente non può dedurre, a sostegno di un ricorso diretto contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, motivi relativi all'asserita irregolarità del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato le clausole di detto bando che ritiene gli arrechino pregiudizio. La Commissione si basa, in particolare, sulla sentenza del Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II-549, punto 20 della motivazione). Essa sostiene che, nella fattispecie, la ricorrente non ha presentato alcun reclamo contro il bando di concorso controverso, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla sua pubblicazione, come richiesto dall'art. 90 dello Statuto.
A sostegno della sua tesi, la Commissione ha sottolineato, nel corso della trattazione orale, che la presente controversia si inserisce nell'ambito dell'art. 179 del Trattato CEE e non in quello degli artt. 173 e 184 dello stesso. In questo contesto, un bando di concorso sarebbe un atto di carattere generale in grado di arrecare pregiudizio ai candidati, senza che sia possibile distinguere a seconda che si tratti di un concorso interno o generale. La Commissione ne ha dedotto che si doveva distinguere tra, in primo luogo, un motivo fondato, come nella fattispecie, sulla illegittimità di una clausola contenuta nel bando di concorso, che può essere fatto valere soltanto nei termini prescritti a decorrere dalla pubblicazione del bando di concorso, e, in secondo luogo, un motivo derivato dall'applicazione errata di questa stessa clausola, ricevibile a sostegno di una domanda d'annullamento presentata contro la singola decisione di applicazione.
punto 8
La ricorrente ritiene, da parte sua, che il ricorso sia ricevibile. Essa sottolinea innanzi tutto di limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla al concorso e non l'annullamento del concorso stesso. A tale riguardo, essa sostiene che qualunque candidato ad un concorso può impugnare la decisione definitiva della commissione giudicatrice che lo riguarda direttamente ed individualmente e far valere, in questa occasione, l'illegittimità di tutti gli atti del procedimento che hanno condotto a tale decisione. Essa si basa sulla soluzione sancita dalla Corte, in particolare nella sentenza 7 aprile 1965, causa 35/64, Alfieri/Parlamento (Racc. pag. 328) e chiarita nei seguenti termini dall'avvocato generale Gand nelle sue conclusioni presentate nella stessa causa: «L'assunzione è un'operazione amministrativa complessa, nel senso che la decisione finale di nomina del dipendente di ruolo è preceduta, in ordine successivo, da una serie necessaria di decisioni: bando di concorso, ammissione al concorso. E indubbio che gli interessati possono impugnare ognuno degli atti preliminari, nei limiti in cui questi costituiscono vere e proprie decisioni amministrative, e nel termine che, a seconda dei casi, decorre dalla notifica o dalla pubblicazione. Non sono però obbligati a farlo; possono attendere sino alla decisione finale e, nell'impugnare quest'ultima, sono legittimati ad invocare l'illegittimità di una qualsiasi delle decisioni che l'hanno preceduta, anche se nei confronti di quest'ultima è già spirato il termine per l'impugnazione» (Race. pag. 337). La ricorrente fa anche valere, nello stesso senso, le sentenze della Corte 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione (Racc. pag. 140, in particolare pag. 154); 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Race. pag. 174, in particolare pag. 184); 14 luglio 1965, cause riunite 18/64 e 19/64, Alvino e a./Commissione (Racc. pag. 767, in particolare pag. 777), e 22 marzo 1972, causa 78/71, Costacurta/Commissione (Racc. pag. 163).
punto 9
La ricorrente fa inoltre osservare che l'eccezione d'irricevibilità opposta dalla convenuta si basa interamente su una giurisprudenza che ha avuto inizio con la sentenza della Corte 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams/Commissione (Racc. pag. 977). Essa ricorda che questa sentenza è stata criticata dall'avvocato generale Lenz, che ha suggerito di ritornare alla citata giurisprudenza precedente nelle sue conclusioni presentate nella causa Gavanas/CES e Consiglio (sentenza 10 giugno 1987, causa 307/85, Racc. pag. 2435, in particolare pag. 2444) e nelle cause Sergio e a./Commissione (sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Racc. pag. 1399, in particolare pag. 1410).
punto 10
In questo ambito, la ricorrente non solo contesta la fondatezza della soluzione sancita nella sentenza Adams/Commissione, ma nel corso della trattazione orale essa ha inoltre sostenuto che, comunque, i fatti del caso di specie si distinguono chiaramente da quelli in esame nella causa Adams/Commissione.
punto 11
A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la citata giurisprudenza è criticabile sotto un duplice profilo. In primo luogo, la sentenza Adams/Commissione sarebbe basata sulla premessa, a suo parere inesatta, che il bando di concorso costituisce un atto direttamente impugnabile. In secondo luogo e in ogni caso, la motivazione di questa sentenza, basata sui principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della sana amministrazione, non reggerebbe all'esame.
punto 12
Innanzi tutto, la ricorrente asserisce che il bando di concorso in questione non era tale da arrecarle pregiudizio. Essa afferma che il solo fatto di presentare un atto di candidatura non può attribuire un interesse ad agire contro un bando di concorso, che costituirebbe un atto di portata generale, non riguardante direttamente ed individualmente i candidati. Questi ultimi si troverebbero, a tale riguardo, in una situazione analoga a quella degli offerenti nell'ambito di una gara. Questi ultimi, ricorda la ricorrente, possono soltanto impugnare la decisione presa in seguito alla loro offerta e non il bando di gara stesso, che stabilisce in anticipo e in modo obiettivo i diritti e gli obblighi degli operatori economici che intendono partecipare alla gara. Secondo la ricorrente, soltanto dopo che la decisione individuale è stata comunicata all'interessato questi può contestare, mediante un'eccezione d'illegittimità basata sull'art. 184 CEE, la validità degli atti precedenti che costituiscono il fondamento giuridico della decisione individuale impugnata, come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Race. pag. 777, punto 39 della motivazione).
punto 13
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la motivazione della sentenza Adams/Commissione, che giustificherebbe, secondo la convenuta, anche la perenzione dei termini nel presente caso, sia errata. La ricorrente respinge innanzi tutto l'argomentazione basata sul principio della certezza del diritto. Essa denuncia l'incoerenza esistente, a suo parere, nel rifiutare ad un candidato la possibilità di contestare la regolarità del bando di concorso al termine della procedura di assunzione, mentre il candidato può far valere, a tale stadio, qualunque irregolarità commessa dalla commissione giudicatrice, il che determina pure un'incertezza del diritto. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che la possibilità di contestare la legittimità di alcune fasi di una procedura di assunzione prima che essa sia conclusa non imponga di impugnarle con ricorso distinto sin da tale stadio. Inoltre, sarebbe difficile comprendere come una domanda volta unicamente all'annullamento di una decisione individuale di non ammettere al concorso un candidato, nella fattispecie la ricorrente stessa, e non all'annullamento del concorso COM/C/741 nel suo insieme, potrebbe nuocere alla certezza del diritto. Per di più, la tesi sostenuta dalla Commissione, secondo la quale il bando di concorso deve essere contestato entro i tre mesi successivi alla sua pubblicazione, renderebbe tale bando praticamente inoppugnabile. Infatti, la contestazione dovrebbe in tal caso essere mossa prima o al momento della presentazione dell'atto di candidatura, il che rischierebbe di compromettere l'assunzione dell'interessato.
punto 14
Quanto al principio del legittimo affidamento, parimenti menzionato nella motivazione della sentenza Adams/Commissione, neppure esso giustificherebbe la tesi della convenuta. Al contrario, risulterebbe da questo principio che la ricorrente ha legittimamente diritto a vedere la propria candidatura trattata in modo regolare. In caso di illegittimità, il suo legittimo affidamento potrebbe quindi essere tutelato soltanto da un giudizio nel merito, senza che sia peraltro leso il legittimo affidamento degli altri candidati, nei limiti in cui l'insieme dei risultati e delle nomine avvenute al termine del concorso non venga comunque rimesso in discussione.
punto 15
Inoltre, la ricorrente sostiene che, in forza del principio del legittimo affidamento, essa ha diritto di attendersi che la propria candidatura venga trattata conformemente ai termini del bando di concorso e della guida che lo accompagna. Essa ricorda che quest'ultima indica, al punto C (Procedura di concorso), 3, sotto il titolo «Procedura dopo la presentazione dell'atto di candidatura» che «(i candidati non ammessi) che ritengano sia stato commesso un errore, possono chiedere un riesame della loro candidatura entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'invio della lettera, farà fede il timbro postale. La commissione giudicatrice si pronuncerà sulla fondatezza del reclamo» (allegato A al ricorso, pag. 5). Inoltre, prosegue la ricorrente, la parte IV del bando di concorso, intitolata «Riesame delle candidature» dispone: «Ogni candidato può chiedere un riesame della sua candidatura qualora, viste le condizioni per l'ammissione, ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di trenta giorni di calendario dalla data di invio della lettera con cui viene comunicata la non ammissione (fa fede il timbro postale), egli invia al presidente della commissione esaminatrice una lettera motivata, indicando il numero del concorso. Tale lettera va indirizzata all'Unità “assunzioni”» (allegato A al ricorso, pag. 12). La ricorrente ne deduce che, anche supponendo che la tesi della convenuta sia esatta, il principio di tutela del legittimo affidamento le impedirebbe di eccepire l'irricevibilità del presente ricorso, nei limiti in cui sia il bando di concorso che la guida che lo accompagna danno ai candidati l'impressione di disporre di un ricorso qualora non siano ammessi al concorso. La convenuta fa valere, a tale riguardo, la sentenza della Corte 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punti 21 e 26 della motivazione).
punto 16
Infine, la ricorrente contesta anche il terzo motivo menzionato nella sentenza Adams/Commissione, relativo al principio della sana amministrazione. Essa asserisce che l'assenza di sanzione giurisdizionale in caso d'irregolarità di talune clausole di un bando di concorso, al termine della procedura di selezione, porterebbe ad una proliferazione di azioni precoci avviate da ricorrenti privi di un interesse reale al risultato della procedura.
punto 17
Per di più, la ricorrente ha sostenuto all'udienza che la soluzione presa in considerazione nella sentenza Adams/Commissione non può comunque essere trasferita al presente caso in quanto, essa ha sottolineato, i fatti all'origine di queste due cause erano totalmente diversi. In particolare, la ricorrente ha rilevato che la causa Adams/Commissione verteva su un concorso interno riguardante, per definizione, una categoria più limitata di persone. Inoltre, la procedura di concorso si sarebbe estesa su un periodo di due anni e mezzo. Orbene, nel presente caso, si sarebbe trattato, al contrario, di un concorso generale, aperto «erga omnes» e la decisione di non ammissione impugnata sarebbe stata comunicata alla ricorrente il 9 giugno 1992, ossia meno di quattro mesi dopo la presentazione della sua candidatura, I'11 febbraio 1992. La ricorrente ha fatto ancora osservare che, nella causa Adams/Commissione, i 53 ricorrenti avevano chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua decisione di non ammetterli ad una fase successiva del concorso e che soltanto tre di loro avevano presentato un reclamo entro i termini. La Corte si sarebbe quindi principalmente pronunciata, in tale causa, sulla questione — totalmente estranea alla presente controversia — se tale domanda potesse prorogare i termini processuali.
Giudizio del Tribunale
punto 18
Spetta al Tribunale pronunciarsi, in questa fase del procedimento, sulla questione se il presente ricorso, presentato contro la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente al concorso generale COM/C/741, in esecuzione delle condizioni di ammissione stabilite nel bando di concorso, sia ricevibile, mentre questo bando di concorso non è stato contestato entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, che decorrono dal giorno della sua pubblicazione.
punto 19
In via preliminare, occorre sottolineare che la presente controversia si inserisce nell'ambito dell'art. 179 del Trattato e degli artt. 90 e 91 dello Statuto e si trova, in particolare per quanto concerne la sua ricevibilità, al di fuori del campo di applicazione dell'art. 173 del Trattato. Essa è quindi soggetta alle sole condizioni dettate dalle citate norme statutarie, soprattutto per quanto concerne i termini di ricorso e il carattere dell'atto impugnato, che deve essere tale da recare pregiudizio all'interessato.
punto 20
Nella fattispecie, la convenuta solleva un'eccezione d'irricevibilità, in quanto la ricorrente, titolare di un Honours Degree rilasciato dall'University College di Dublino, non ha impugnato in tempo utile le disposizioni contestate del bando di concorso che escludevano, in particolare, i candidati in possesso di un diploma di studi universitari.
punto 21
A tale riguardo, il Tribunale considera che, se è esatto che la ricorrente aveva il diritto di proporre, entro i termini prescritti, direttamente ricorso contro tale bando, il quale, imponendo condizioni che escludevano la sua candidatura, costituiva una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l'«APN») che le recava pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. in particolare sentenza della Corte 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento, Racc. pag. 725, punti 5-8 della motivazione), essa non può tuttavia essere dichiarata decaduta dalla facoltà di impugnazione nell'ambito del presente ricorso diretto contro la decisione individuale di non ammetterla al concorso, per il fatto di non aver tempestivamente impugnato il bando di concorso.
punto 22
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, dell'allegato III dello Statuto, spetta alla commissione giudicatrice stabilire l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso. Nella fattispecie, (v. punto III, n. 2, del bando di concorso), la commissione giudicatrice deve stabilire, individualmente per ogni candidato, se quest'ultimo risponda alle condizioni particolari e/o specifiche fissate dal bando di concorso e possa quindi essere ammesso al concorso stesso. Essa deve verificare, in particolare, la corrispondenza fra le qualifiche di ciascun candidato e le condizioni fissate dal bando (v. punto III, n. 3, del bando di concorso). Ogni candidato deve essere informato individualmente, per lettera, delle decisioni in merito alla sua ammissione al concorso (v. punto III, n. 5, del bando di concorso) ed ogni candidato non ammesso deve essere informato dei motivi di questa decisione [v. punto C, n. 3, lett. d), della guida]. In caso di rifiuto d'ammissione, il candidato può chiedere un riesame della propria candidatura (v. punto IV del bando di concorso).
punto 23
II Tribunale ritiene che un candidato ad un concorso non possa essere privato del diritto di contestare in tutti i suoi elementi, compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale adottata a suo riguardo in esecuzione delle condizioni fissate in tale bando, nei limiti in cui solo detta decisione di applicazione individua la sua posizione di diritto e gli consente di stabilire con certezza come e in quale misura i suoi interessi particolari siano lesi. Questo principio si applica negli stessi termini nel caso in cui, come nella fattispecie, le condizioni di ammissione formulate nel bando non riservino alcun margine discrezionale alla commissione giudicatrice e non sollevino alcuna difficoltà d'interpretazione al momento della loro applicazione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
punto 24
Questa soluzione deriva dalla giurisprudenza della Corte, che ha ammesso la riceyibilità di motivi fondati sull'irregolarità di un bando di concorso non contestato in tempo utile, qualora tali motivi riguardino la motivazione della decisione di esecuzione impugnata. In particolare, la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza 6 luglio 1988, causa 164/87, Simonella/Commissione (Race. pag. 3807, punto 19 della motivazione) che un siffatto motivo «non può essere accolto in quanto diretto contro (l'irregolarità del bando in quanto tale), mentre dev'essere esaminato per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata». In applicazione di tale principio, la Corte ha accettato di esaminare nel merito, in tale causa, il motivo relativo all'irregolarità del bando di concorso, per il fatto che esso aveva omesso di precisare le valutazioni dei titoli e delle prove del concorso. Detta sentenza si inserisce nella falsariga della giurisprudenza della Corte inaugurata nella citata sentenza Adams/Commissione quale espressa in modo più sfumato nella citata sentenza Sergio e a./Commissione.
punto 25
Infatti, nella citata sentenza Adams/Commissione, al punto 17 della motivazione, la Corte ha affermato che un candidato è tenuto ad impugnare in tempo utile le disposizioni di un bando di concorso che a suo parere gli arrechino danno, in quanto «se così non fosse, sarebbe possibile rimettere in discussione un bando di concorso molto tempo dopo che è stato pubblicato e quando la maggior parte o tutte le operazioni di concorso si sono già svolte, il che è incompatibile con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della sana amministrazione». Occorre rilevare che, nella fattispecie, i motivi fondati sull'irregolarità del bando di concorso, dichiarati irricevibili, non erano stati formulati dai ricorrenti in relazione alla motivazione delle decisioni di non ammissione alle prove del concorso, che formavano oggetto del ricorso. Infatti, tali decisioni si basavano sulla valutazione operata dalla commissione giudicatrice sui titoli e sull'esperienza professionale dei ricorrenti. Orbene, sotto questo aspetto, i ricorrenti si limitavano a sostenere, in sostanza, che il concorso era inteso a costituire una riserva per l'assunzione di dipendenti per tre tipi di qualifiche tanto diverse tra loro da escludere che si potesse stabilire un livello comune nell'ambito di uno stesso concorso e che il bando non menzionava la valutazione dei titoli e delle prove. In relazione alle loro censure, tuttavia, i ricorrenti non contestavano, nel merito, la regolarità dei criteri e delle valutazioni applicati dalla commissione giudicatrice.
punto 26
Nella citata sentenza Sergio e a./Commissione, la Corte ha chiarito la portata del principio sancito nella suddetta sentenza Adams/Commissione, precisando espressamente che «il non aver impugnato il bando di concorso entro il termine non impedisce al ricorrente di far valere vizi verificatisi durante lo svolgimento del concorso, anche se l'origine di detti vizi può ritrovarsi nel tenore del bando di concorso» (punto 15 della motivazione). Nella fattispecie, la Corte ha constatato che risultava dagli atti processuali ed era stato confermato nella fase orale che i motivi in esame riguardavano solo il bando di concorso e dovevano essere disattesi, in mancanza di una tempestiva impugnazione del bando. Nella scia di questa giurisprudenza la Corte ha appunto dichiarato, come è già stato ricordato sopra, nella sua sentenza Simonella/Commissione, punti 17 e 19 della motivazione, che la nozione di «irregolarità intervenute durante lo svolgimento del concorso» alla quale si riferiva la sentenza Sergio e a./Commissione, doveva essere intesa come relativa a irregolarità «che hanno viziato lo svolgimento stesso del concorso», per quanto essa riguardava la motivazione della decisione impugnata (nello stesso senso, v. sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 181/87, Agazzi Léonard/Commissione, Racc., pag. 3823, punto 24 della motivazione, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 1992, causa T-50/91, De Persio/Commissione, Racc. pag. II-2365, nella quale il Tribunale ha esaminato nel merito la regolarità, rispetto allo Statuto, della decisione individuale di rigetto della candidatura della ricorrente in quanto essa non soddisfaceva la condizione di appartenenza alla stessa categoria/quadro/carriera in cui rientrava il posto vacante, enunciata nel bando di concorso).
punto 27
Senza che sia necessario esaminare più dettagliatamente l'argomento della ricorrente secondo il quale la sentenza della Corte nella citata causa Adams/Commissione non corrisponde alla giurisprudenza precedente, risulta chiaramente dall'analisi suesposta che, qualora il motivo fondato sull'asserita irregolarità del bando di concorso non impugnato in tempo utile riguardi la motivazione della decisione individuale contestata, la Corte ha ammesso la ricevibilità di tale motivo. In questa ipotesi specifica, la Corte non si è quindi discostata dalla soluzione espressa nella giurisprudenza precedente alla sentenza Adams/Commissione, sancita in particolare nella citata sentenza Alfieri/Parlamento, nella quale essa aveva affermato che «considerata la coesione tra i vari atti che costituiscono il procedimento di assunzione, si deve ammettere che, ove un ricorso sia diretto contro determinati atti di tale procedimento, il ricorrente può denunziare l'illegittimità degli atti anteriori strettamente connessi a quelli impugnati» (punto 3 della motivazione), fatta valere dalla ricorrente. Risulta infatti dalla sentenza Adams/Commissione, interpretata alla luce delle successive sentenze della Corte, soprammenzionate, che soltanto in mancanza di una stretta connessione tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo in esame quest'ultimo deve essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle regole di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, alle quali non si può derogare, in un'ipotesi di questo genere, senza ledere il principio della certezza del diritto.
punto 28
Di conseguenza, l'argomento della convenuta, avanzato all'udienza, secondo il quale la ricevibilità dei motivi, che si riferiscono all'irregolarità del bando di concorso e riguardano la motivazione della decisione individuale di non ammissione, dovrebbe essere valutata in relazione alle circostanze del caso di specie, non può essere accolto. In particolare, sarebbe incompatibile con la certezza del diritto e con la tutela giurisdizionale dei candidati interessati subordinare la ricevibilità di tali motivi all'esigenza di un'ambiguità o di un'incertezza inerenti vuoi alle condizioni stesse enunciate nel bando vuoi alla loro attuazione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. La presa in considerazione di tali elementi solleverebbe, infatti, delicati problemi di valutazione per l'interessato, posto di fronte alla difficoltà di determinare in quale momento intentare la propria azione.
punto 29
Ne consegue che, nel caso in esame, i motivi derivati dall'irregolarità delle condizioni di ammissione imposte dal bando di concorso debbono essere dichiarati ricevibili, nei limiti in cui essi riguardano la motivazione della decisione impugnata. Nella fattispecie il Tribunale constata l'esistenza di un nesso di questo tipo tra i motivi fatti valere dalla ricorrente e la motivazione della decisione impugnata.Infatti, la ricorrente chiede l'annullamento del rifiuto di ammetterla al concorso in quanto, in sostanza, tale rifiuto si fonda su una condizione di ammissione definita nel bando di concorso, la quale, escludendo i candidati titolari di un diploma di studi universitari, violerebbe, in sostanza, le norme dello Statuto, il principio generale di parità di trattamento e la libertà di svolgere un'attività lavorativa.
punto 30
Ne consegue che l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.
Sulle spese
punto 31
Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è ricevibile in toto.
2) Le spese sono riservate.
Firme
Bellamy
Saggio
Briët
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 1993.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
C. W. Bellamy