Sez. L, Sentenza n. 5226 del 16/03/2016 (Rv. 639219 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio - Cumulo con altro reddito da lavoro a tempo parziale - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Non vi è incompatibilità tra il sussidio per i lavoratori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, atteso che il d.lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulo con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili, essenzialmente in ordine all'orario, con l'espletamento di lavori socialmente utili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 4, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)