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Sez. L, Sentenza n. 9205 del 07/06/2012 (Rv. 622701 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Cumulabilità dell'assegno con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale - Condizioni - Posteriorità del lavoro dipendente rispetto all'inserimento nel progetto LSU - Necessità - "Ratio" - Progetti di utilità collettiva - Assimilazione ai progetti LSU - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622701-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In tema di lavori socialmente utili, il d.lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulare il relativo assegno con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto, sicché, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 8, l'assegno non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale se questo è iniziato (come nella specie) prima dell'avvio del progetto LSU. Ciò risponde alla "intentio legis" di configurare l'inserimento nei progetti LSU come finalizzato alla creazione di occupazione, "ratio" espressamente indicata per i progetti di attività di utilità collettiva, assimilabili ai progetti LSU e riservati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988 ai giovani "privi di occupazione".

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)