diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 12/05/1971 (Rv. 351628 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - OPERE SUL FONDO SERVENTE - SERVITU VOLONTARIA DI PASSAGGIO - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - EFFETTI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE DELL'IMMEDIATA COSTITUZIONE DELLA SERVITU - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351628-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - OPERE SUL FONDO SERVENTE - SERVITU VOLONTARIA DI PASSAGGIO - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - EFFETTI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE DELL'IMMEDIATA COSTITUZIONE DELLA SERVITU - INSUSSISTENZA.*

La circostanza che l'Esercizio della servitu di passaggio, costituita mediante contratto, richieda l'esecuzione di opere che, nel silenzio del titolo costitutivo ed ai sensi dell'art 1030 cod civ, non debbono essere compiute dal proprietario del fondo servente, non e di per se sufficiente ad escludere che le parti abbiano inteso costituire la anzidetta servitu con effetto immediato, ma importa soltanto che la esecuzione delle cennate opere debba intendersi a carico del proprietario del fondo dominante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1030

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)