Sez. 2, Sentenza n. 1083 del 30/01/1995 (Rv. 490106 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - PRESTAZIONI ACCESSORIE | Soggetto obbligato ad eseguirle - Omessa previsione nel titolo costitutivo - Effetto reale del titolo - Configurabilità - Limiti.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE - IN GENERE - PRESTAZIONI ACCESSORIE
La circostanza che per l'esercizio della servitù siano necessarie delle opere e che il titolo costitutivo del relativo diritto ometta di indicare il soggetto tenuto alla loro esecuzione non esclude, di per sè, l'effetto reale immediato del predetto titolo perché, quando non si tratta di servitù costitutiva a vantaggio o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, la possibilità di immediato ed effettivo esercizio della servitù non è condizione della sua esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1029
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)