Sez. 3, Sentenza n. 15370 del 26/07/2016 (Rv. 641161 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Accoglimento - Appello - Mancata declaratoria di inammissibilità secondo la disciplina applicabile "ratione temporis" - Deducibilità come vizio di legittimità - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In materia di opposizione all'esecuzione, la parte soccombente nel giudizio di appello istaurato avverso una sentenza resa dal giudice di pace e soggetta, "ratione temporis", al ricorso straordinario per cassazione (secondo il regime emergente dall'art. 616 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006), pur non avendo ivi sollevato l'eccezione di inammissibilità del gravame, è legittimata a dolersene con il ricorso per cassazione, giacché la sua soccombenza è stata determinata dalla mancata rilevazione della formazione del giudicato formale e la relativa questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che possa ritenersi precluso il suo rilievo ad istanza della parte interessata per effetto della sua precedente inerzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)