diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1402 del 21/01/2011 (Rv. 616246 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Regime delle impugnazioni - Modifiche - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616246-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006 il regime d'impugnazione applicabile è quello dell'appello; a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilità, ai sensi del nuovo testo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost; per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado sia pendente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 49 di tale legge, la nuova disposizione dell'art. 616 cod. proc. civ. che ha eliminato la previsione della non impugnabilità, con conseguente appellabilità delle pronunce di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 22, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)