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Sez. 5, Sentenza n. 5179 del 03/04/2003 (Rv. 561797 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Coobligato in solido nella qualità di legale rappresentante della società contribuente - Notifica del solo avviso di mora - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561797-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

In tema di solidarietà tributaria, ai sensi dell'art. 98, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - che prescrive che la notificazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni sia fatta soltanto al contribuente - è legittima la notifica al legale rappresentante di una società di capitali (coobbligato - in quanto tale - in solido) del solo avviso di mora per il pagamento di somme dovute a titolo di soprattasse, posto che costui nondimeno far valere in giudizio tutte le sue ragioni, senza limitazione alcuna.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)