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Sez. 1, Sentenza n. 6846 del 16/06/1995 (Rv. 492902 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Maggiori redditi - Accertamento a fini IRPEG - Avviso di mora per il pagamento delle conseguenti penalità - Notifica all'amministratore di una società a responsabilità limitata - Legittimità - Avviso di irrogazione delle sanzioni - Previa notifica - Omissione - Irrilevanza - Violazione dell'art. 24 della Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492902-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

In tema di solidarietà tributaria, è legittima la notifica all'amministratore unico di una società a responsabilità limitata dell'avviso di mora per il pagamento di penalità dovute a seguito dell'accertamento di maggiori redditi a fini I.R.P.E.G. senza previa notifica allo stesso dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, atteso che l'art. 98, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prescrive che la notificazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni sia fatta soltanto al contribuente e l'art. 46, quarto comma, dello stesso d.P.R. dispone che al coobbligato solidale deve essere notificato soltanto l'avviso di mora, senza che dette disposizioni possano essere sospettate di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Cost.. Infatti, nella ipotesi sopraindicata, l'avviso di mora ha contemporaneamente natura di atto del procedimento di riscossione e di (primo) atto di partecipazione della pretesa tributaria, sicché il destinatario può impugnare tale avviso davanti al giudice tributario facendo valere le proprie ragioni senza alcuna limitazione e quindi sia contestando il rapporto di rappresentanza con l'obbligato principale, che la propria responsabilità, e, del pari, la stessa esistenza ed entità del debito principale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)