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Sez. L, Sentenza n. 24657 del 06/10/2008 (Rv. 605158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Contenuto ex art. 2120 cod. civ. - Principio dell'onnicomprensività - Applicazione - Conseguenze e limiti - Fattispecie in tema di compensi per attività defensionale svolta da dipendente con qualifica di responsabile dell'area legale.
Stato
decisa il 2008-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che nel detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un diverso rapporto obbligatorio collegato al rapporto di lavoro; ne consegue che vanno considerati nella detta base di calcolo anche i compensi percepiti dal dipendente a titolo di diritti di procuratore ed onorari di avvocato per la difesa in giudizio del datore di lavoro, solo quando abbiano carattere di continuità nel tempo, deducibile dalla normalità della loro erogazione. (In base al detto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso dalla base di calcolo del t.f.r. i compensi percepiti per l'attività defensionale, in favore dell'Azienda, svolta in giudizio dal dipendente con qualifica di responsabile dell'area legale presso la medesima in ragione della discontinuità dell'attività e della variabilità e modestia delle erogazioni a fronte del trattamento economico ricollegato al rapporto di impiego, costituente conferma della relazione di mera occasionalità con quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)