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Sez. L, Sentenza n. 6977 del 21/06/1995 (Rv. 492969 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Liquidazione - Base di calcolo - Retribuzione contributiva annua - Nozione ex art. 30 legge n. 131 del 1983 - Dipendente di U.S.L. con qualifica di avvocato coordinatore - Base di calcolo - Assegno "ad personam" - Inclusione - Diritti di procuratore ed onorari di avvocato - Estensione - Condizione.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492969-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

La retribuzione annua contributiva, utile ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, comprende tutti quegli emolumenti che, oltre che alla natura retributiva hanno carattere fisso e continuativo e sono intimamente connessi con l'attività lavorativa, atteso che la nozione di "retribuzione contributiva", limitata dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 ad alcuni elementi retributivi, deve ritenersi sostituita dalla più ampia nozione dell'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131, di conversione del D.L. 28 febbraio 1983 1983 n. 55, secondo il quale essa comprende la somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti per l'attività lavorativa. Ne consegue che nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio dovuta al dipendente di una Unità Sanitaria locale con qualifica di avvocato coordinatore vanno considerati l'assegno "ad persona" nonché, quando abbiano carattere di continuità nel tempo, deducibile dalla normalità della loro erogazione, i compensi percepiti a titolo di diritti di procuratore ed onorari di avvocato.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)