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Sez. 3, Sentenza n. 974 del 20/04/1963 (Rv. 261379 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - ACCETTAZIONE TACITA DA PARTE DEI CONTRAENTI DELL'ATTIVITA INTERMEDIATRICE DEL MEDIATORE - RAPPORTO SORTO PER INCARICO DI UNA DELLE PARTI - ACQUIESCENZA DELL'ALTRA PARTE - VINCOLO PER ENTRAMBE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261379-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - ACCETTAZIONE TACITA DA PARTE DEI CONTRAENTI DELL'ATTIVITA INTERMEDIATRICE DEL MEDIATORE - RAPPORTO SORTO PER INCARICO DI UNA DELLE PARTI - ACQUIESCENZA DELL'ALTRA PARTE - VINCOLO PER ENTRAMBE LE PARTI.*

Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piu persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma e configurabile pure in relazione ad una materiale attivita intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Ed ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalita tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata. (V 2970/62, 129/62, 1352/60, 563/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)