Sez. 3, Sentenza n. 21737 del 22/10/2010 (Rv. 614508 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Accettazione tacita da parte dei contraenti dell'attività intermediatrice del mediatore - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Rapporto sorto per incarico di una delle parti - Acquiescenza dell'altra parte - Insorgenza del vincolo per entrambe le parti - Sussistenza.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piùpersone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)