Sez. L, Sentenza n. 14416 del 04/11/2000 (Rv. 541372 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti collettivi conseguenti a cessazione di attività - Disciplina prevista per la procedura di mobilità - Estensione - Limiti - Comunicazione ex art. 4 legge n. 223/1991 - Obbligo datoriale di specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'estensione, ai sensi dell'art. 24 comma secondo legge n. 223 del 1991, della disciplina prevista in materia di procedura di mobilità anche ai licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo deve essere intesa nei limiti di compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale; ne consegue che, nelle ipotesi considerate, il datore di lavoro non è obbligato a specificare, nella comunicazione di cui all'art. 4 legge n. 223/1991 cit., i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, atteso che tale informazione si giustifica in relazione ad un possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità, ovvero nella prospettiva di una mera riduzione di personale, ipotesi che sono da escludersi nel caso di cessazione dell'attività aziendale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)