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Sez. L, Sentenza n. 15643 del 26/07/2005 (Rv. 583302 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti collettivi conseguenti a cessazione di attività - Disciplina prevista per la procedura di mobilità - Estensione - Limiti - Ostacolo all'applicabilità della garanzia di cui all'art. 2110, comma secondo cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583302-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Con riferimento a licenziamento intimato all'esito della procedura di mobilità regolata dalla legge n. 223 del 1991, che trova applicazione - per espressa previsione dell'art. 24 dello stesso normativo - anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo, atteso che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale e cioè, ferma restando l'insindacabilità della libera scelta dell'imprenditore di cessare l'attività, al fine di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, non sussiste alcun ostacolo all'operatività della garanzia posta, con previsione di carattere generale, dall'art. 2110, comma secondo cod. civ., che stabilisce la temporanea inefficacia del recesso intimato prima della scadenza del periodo di comporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)