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Sez. 1 - , Sentenza n. 35224 del 09/10/2020 Cc. (dep. 10/12/2020) Rv. 280197 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Libertà vigilata - Applicazione - Prescrizione dell'inserimento temporaneo in una comunità terapeutica - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280197-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

Nell'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza di una condizione detentiva incompatibile con la natura della libertà vigilata applicata al ricorrente, affetto da disturbo schizo-affettivo e da discontrollo degli impulsi, nei cui confronti era stata disposta la prescrizione della residenza in struttura psichiatrica con autorizzazione a compiere tutti gli spostamenti, anche esterni, la cui concreta individuazione era rimessa alla valutazione degli operatori della struttura, idonei a salvaguardare gli spazi di libera autodeterminazione del medesimo.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)