Sez. 2, Sentenza n. 34453 del 17/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248193 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione - Altra misura di sicurezza - Tipicità della misura - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
Il giudice che in concreto ritenga adeguata una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario deve necessariamente fare riferimento alle misure di sicurezza sì come previste e disciplinate dalla legge, e non può sottoporre il prosciolto a una misura il cui contenuto attuativo sia difforme dalla previsione legale. (Fattispecie in cui il giudice aveva disposto, nei confronti del prosciolto per infermità di mente, la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia fissando la durata di anni due, tipica della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)