Sez. 6, Sentenza n. 7821 del 27/11/1998 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 214732 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Giudizio davanti al pretore - Praticante procuratore - Nomina a difensore d'ufficio - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
In virtù del principio contenuto nell'art 15 delle preleggi, per accertare l'effetto abrogativo operato dalla legge posteriore, ove non ricorra un'abrogazione espressa, assume importanza valutare l'incompatibilità delle nuove disposizioni rispetto alle vecchie, ovvero l'introduzione di una nuova regolamentazione della materia già regolata dalla legge anteriore. Si deve pertanto escludere qualsiasi effetto abrogativo dell'art. 8 del rd.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 - che dispone che i praticanti procuratori, nel giudizio pretorile, a determinate condizioni, possono essere nominati difensori d'ufficio in sede penale - ad opera del nuovo codice processuale del 1988, poiché non ricorre alcuna delle situazioni sopra evidenziate. Ne consegue che, anche nella vigenza del nuovo codice, i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d'ufficio, senza che tale disciplina sia stata modificata dalla legge 24 febbraio1997, n. 27, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 406 art. 1 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)