Sez. 6, Sentenza n. 11415 del 22/09/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 203639 - 01
Difesa e difensori - Di ufficio | Nomina come difensore di ufficio di un praticante procuratore legale - Possibilità - Sussistenza.
Difesa e difensori - Di ufficio
I praticanti procuratori legali ammessi al patrocinio davanti alla pretura del distretto, iscritti ad uno speciale registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, possono essere nominati difensori di ufficio in sede penale. (Il principio di diritto sopra massimato è stato fondato sulla idoneità predefinita per legge secondo le procedure a tale scopo dettate per l'iscrizione agli albi e sulla base ricostruzione del sistema normativo che chiama i Consigli dell'ordine degli Avvocati e Procuratori ad integrare gli elenchi ricavati dagli albi inserendovi i soggetti idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, a norma degli artt. 97 comma secondo cod. proc. pen. e 29 Disp. att. cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)