Sez. 1, Sentenza n. 20532 del 06/10/2011 (Rv. 619812 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ordinanza ammissiva di consulenza emogenetica - Impugnabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione della decisione del giudice d'appello - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
L'ordinanza resa dal giudice istruttore nel procedimento di disconoscimento di paternità e ammissiva di consulenza tecnica d'ufficio emogenetica non è impugnabile, nella specie, con l'appello avanti alla corte d'appello, in considerazione della sua natura meramente istruttoria e, conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di merito di declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)