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Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 20/06/2007 (Rv. 598057 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Consulenza tecnica preventiva - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Regolamento di competenza o di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598057-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Il provvedimento che ammette la consulenza tecnica preventiva (così come gli altri provvedimenti di istruzione preventiva, di cui condivide la natura) non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità avverso il quale, pertanto, non sono ammissibili neppure il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione, non potendo il giudice di legittimità risolvere quella stessa questione di competenza o di giurisdizione della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)