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Sez. 3, Sentenza n. 3682 del 11/11/1969 (Rv. 343925 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE INADEMPIUTA.*
Stato
decisa il 1969-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343925-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE INADEMPIUTA.*

Nel caso di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il foro facoltativo, di cui all'art 20 cod proc civ, deve essere determinato con riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione originaria, di cui il risarcimento e sostitutivo. (Conf 232-69, massima n 398190 144-68, massima n 330995 1430-67, massima n 328069 375-66, massima n 320728 1614-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)