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Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 18/04/1975 (Rv. 375035 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE - FORO COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375035-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE - FORO COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Quando si chiede in giudizio il risarcimento del danno per inadempimento di un'obbligazione, onde determinare il foro facoltativo previsto dall'art 20 cod proc civ deve aversi riguardo non gia - riferendosi all'Obbligo di corrispondere la somma di denaro risarcitoria - al domicilio dell'attore, ma al luogo in cui andava eseguita l'originaria obbligazione inadempiuta, essendo questa, propriamente, l'obbligazione dedotta in giudizio. (Conf 2745/72, mass n 360423; 3499/71, mass n 355137; (Conf 1338/71, mass n 351550; 3682/69, mass n 343925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)