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Sez. 3, Sentenza n. 17903 del 18/10/2012 (Rv. 624321 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Pretesa creditoria esecutivamente azionata - Giudicato - Titolo esecutivo già maturato - Sopravvenienza della legge n. 108 del 1996 su interessi usurari - Idoneità ad influire sul titolo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624321-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

La pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso. Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della legge n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)