Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione)
15 settembre 1998
Nelle cause riunite T-180/96 e T-181/96,
Mediocurso — Estabelecimento de ensino particular Ld.a, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, con gli avv. ti Carlos Botelho Moniz e Paulo Moura Pinheiro, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1185, recante riduzione del contributo assegnato con la decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570, e, inoltre, inteso all'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1186, recante riduzione del contributo assegnato con la decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori signora V. Tiili, presidente, C. P. Briët e A. Potocki, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'I 1 giugno 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Contesto normativo
punto 1
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 83/516»), il Fondo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale. L'art. 2, n. 2, di detta decisione precisa che gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito delle azioni.
punto 2
L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83»), elenca le spese che possono fruire di un contributo del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE»).
punto 3
L'approvazione data dal FSE ad una domanda di finanziamento comporta, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, il versamento, alla data prevista per l'inizio dell'azione di formazione, di un anticipo pari al 50% del contributo. Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell'azione di cui trattasi, e lo Stato membro deve attestare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni che figurano in tali domande.
punto 4
A termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo stesso, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Il n. 2 di tale articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate.
punto 5
Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del FSE (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 83/673»), le domande di pagamento degli Stati membri devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni. È escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo la scadenza di detto termine.
punto 6
Infine, l'art. 7 della stessa decisione dispone che, quando la gestione di un'azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione d'irregolarità, lo Stato membro ne avverte senza indugio la Commissione.
Sentenza › Fatti all'origine della causa e procedimento
punto 7
La ricorrente è una società commerciale la cui attività fondamentale consiste nel-l'organizzare corsi di formazione professionale e di specializzazione tecnica.
punto 8
Nel 1988 il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per gli affari del FSE; in prosieguo: il «DAFSE») presentava presso gli uffici del FSE diverse domande di contributo finanziario per vari progetti di formazione professionale relativi all'esercizio 1989 a favore della ricorrente.
punto 9
Il primo progetto per il quale era chiesto un contributo veniva registrato col numero di pratica 890583 PI (in prosieguo: la «prima pratica») e costituisce oggetto del ricorso nella causa T-180/96. Il secondo progetto veniva registrato col numero di pratica 890588 PI (in prosieguo: la «seconda pratica») e costituisce oggetto del ricorso nella causa T-181/96.
punto 10
La prima pratica riguarda una domanda di contributo avente ad oggetto la realizzazione di un'azione di formazione di tecnici specializzati in poliesteri rinforzati con fibra di vetro, di tecnici specializzati in apparecchi automatici elettrici e di tecnici di marketing e pubblicità, alla quale inizialmente dovevano partecipare 30 persone. Essa verteva su una somma di 9592058 ESC. Su richiesta del DAFSE, il numero di partecipanti veniva ridotto a 23.
punto 11
Questa prima pratica, così modificata, veniva approvata «conformemente alla notifica figurante in allegato» con decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera del DAFSE 10 aprile 1989 (n. 8149). La decisione fissava l'importo del contributo del FSE nella misura di 7468207 ESC. Lo Stato portoghese si impegnava, dal canto suo, a finanziare detto progetto nella misura di 6110351 ESC, tramite l'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (Bilancio della previdenza sociale/Istituto di gestione finanziaria della previdenza sociale; in prosieguo: l'«OSS/IGFSS»).
punto 12
Nel corso dell'agosto 1989 la ricorrente, in base all'art. 5, n. 1, del reglamento n. 2950/83, percepiva un anticipo pari al 50% dell'importo del contributo concesso dal FSE, nonché di quello assegnato dall'OSS/IGFSS, vale a dire le somme, rispettivamente, di 3734103 ESC e di 3055175 ESC.
punto 13
La seconda pratica riguarda una domanda di contributo avente ad oggetto la realizzazione di due azioni di formazione di tecnici commerciali e di pubblicità e di tecnici di pubblicità e di arti grafiche, cui inizialmente dovevano partecipare 22 persone. Essa verteva su una somma di 8627355 ESC. Su richiesta del DAFSE, il numero di partecipanti veniva ridotto a 17.
punto 14
La seconda pratica, così modificata, veniva approvata «conformemente alla notifica figurante in allegato» con decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera del DAFSE 10 aprile 1989 (n. 8154). La decisione fissava l'importo del contributo del FSE nella misura di 6890635 ESC. Lo Stato portoghese, dal canto suo, si impegnava a finanziare detto progetto nella misura di 5637792 ESC, tramite l'OSS/IGFSS.
punto 15
Nel corso dell'agosto 1989 la ricorrente, in base all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, percepiva un anticipo pari al 50% dell'importo del contributo concesso dal FSE, nonché di quello assegnato dall'OSS/IGFSS, vale a dire le somme, rispettivamente, di 3445317 ESC e di 2818896 ESC.
punto 16
Le azioni di formazione previste dalle due pratiche venivano realizzate tra il luglio e il dicembre 1989.
punto 17
Al termine di dette azioni di formazione, il cui costo complessivo risultava inferiore a quello previsto dai progetti, la ricorrente presentava dinanzi al DAFSE una domanda di pagamento del saldo per ciascuna delle due pratiche. Essa chiedeva che le venissero versati 3337539 ESC per la prima pratica e 3286799 ESC per la seconda.
punto 18
Da dette domande emerge che le persone che avevano terminato le azioni di formazione erano quindici per la prima e dodici per la seconda.
punto 19
Con lettera 11 aprile 1990, comune alle due pratiche, il DAFSE segnalava alla ricorrente che «intendeva sospendere gli ordini di pagamento (...) procedendo ad eventuali adattamenti del saldo, previ controlli finanziari da effettuare sull'esecuzione delle azioni di formazione realizzate dalla Vostra società nell'ambito delle pratiche di cui trattasi».
punto 20
Il 30 ottobre 1990 le autorità portoghesi, a norma dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, certificavano l'esattezza di fatto e contabile delle domande di pagamento di saldo presentate dalla ricorrente nelle due pratiche. Tuttavia, nelle lettere con cui venivano trasmesse dette domande alla Commissione, il DAFSE comunicava a quest'ultima che la certificazione delle indicazioni contenute nelle stesse domande restava subordinata ad un controllo finanziario che doveva ancora essere effettuato.
punto 21
Con lettere identiche 25 gennaio 1991, il DAFSE comunicava alla ricorrente che la società di verifica contabile «Audite» era incaricata di effettuare, per le due pratiche considerate, un controllo di conformità di fatto e contabile.
punto 22
Il 28 gennaio 1991 il DAFSE inviava alla ricorrente una lettera nella quale precisava che avrebbe subordinato la sua decisione finale sulle due pratiche alle risultanze di detto controllo finanziario.
punto 23
Il 20 febbraio 1991 la società Audite trasmetteva al DAFSE due relazioni di verifica contabile, vale a dire una relazione per ciascuna pratica.
punto 24
La ricorrente, il DAFSE e alcuni rappresentanti della società Audite si riunivano successivamente il 10 settembre 1991 per discutere sulle due pratiche in esame.
punto 25
L'11 settembre 1991 il DAFSE inviava alla ricorrente una lettera con cui la informava delle risultanze della verifica effettuata. Il DAFSE le chiedeva del pari di rimborsare le somme che riteneva inammissibili. La ricorrente contestava immediatamente la legittimità di detto atto dinanzi ai tribunali amministrativi portoghesi. Per contro, essa non informava il DAFSE, con atto separato, delle obiezioni che aveva nei confronti delle riduzioni dei contributi annunciate in detta lettera 11 settembre 1991.
punto 26
Il DAFSE attendeva successivamente l'esito del ricorso proposto dalla ricorrente contro la lettera 11 settembre 1991 fino al 22 settembre 1995.
punto 27
Con lettera 22 settembre 1995, il DAFSE comunicava alla Commissione le risultanze della verifica effettuata nel 1991 e le trasmetteva, di conseguenza, le domande di pagamento di saldo, modificate conformemente agli esiti della detta verifica.
punto 28
II 6 marzo 1996 il D AFSE comunicava alla ricorrente che la Commissione si era pronunciata sulle due domande di pagamento di saldo, e aveva confermato le risultanze del controllo finanziario che le erano già state comunicate l'11 settembre 1991.
punto 29
Il 4 aprile 1996 la ricorrente chiedeva al D AFSE copia delle decisioni della Commissione. Essa chiedeva anche di consultare la pratica amministrativa del FSE. La ricorrente veniva posta in grado di consultare tale pratica amministrativa il 24 aprile 1996 e constatava che non vi erano atti decisionali diversi dalle note di addebito della Commissione che stabilivano gli importi che essa doveva rimborsare per le due pratiche di cui trattasi.
punto 30
La ricorrente proponeva quindi ricorsi dinanzi al Tribunale contro detti atti, registrati coi nn. T-70/96 e T-72/96. La Commissione revocava tuttavia detti atti di propria iniziativa e li sostituiva con le due decisioni del 14 agosto 1996, oggetto dei ricorsi in esame. Di conseguenza, il presidente della Seconda Sezione cancellava le cause T-70/96 e T-72/96 dal ruolo del Tribunale e condannava la Commissione alle spese con ordinanze 12 novembre 1996.
punto 31
Il 14 agosto 1996 la Commissione adottava la decisione C(96) 1185, relativa alla prima pratica. Questa veniva notificata alla ricorrente dal DAFSE il 20 settembre 1996.
punto 32
Tale decisione è redatta come segue:
«(...) considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione, il 30 ottobre 1990, una domanda di pagamento di saldo relativa ad un importo di 3337532 ESC e ha certificato l'esattezza di fatto e contabile di tale domanda, conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83;
considerando che lo Stato membro, dopo avere scoperto varie irregolarità nell'esecuzione delle azioni finanziate dal FSE, ha deciso, informandone la Commissione, di riesaminare varie pratiche, e che, al riguardo, dopo il riesame della domanda di pagamento di saldo relativa alla pratica n. 890583 P1 in base ad un controllo sulla contabilità dell'azione, una parte delle spese presentate dalla Mediocurso (...) non può essere accettata, per i motivi esposti nella lettera 22 settembre 1995, n. 10992, inviata dallo Stato membro;
considerando che lo Stato membro ha notificato alla Mediocurso (...) le risultanze del controllo effettuato dalla società di verifica contabile (lettera 11 settembre 1991, n. 8739), e che la Mediocurso (...) non ha presentato osservazioni;
considerando che, nell'ambito dell'importo complessivo del contributo autorizzato dalla Commissione per la pratica n. 890583 Pi, che ammontava a 7468207 ESC, un importo di 396572 ESC non è stato utilizzato dalla Mediocurso (...), e che la Commissione sostiene che alcune spese presentate dalla Mediocurso (...) non rispondono alle condizioni fissate con la decisione di autorizzazione, di modo che il contributo deve essere anche ridotto di 4819741 ESC e il contributo del FSE deve essere quindi fissato nella misura di 2251894 ESC per i motivi esposti nella:
relazione sul controllo effettuato dalla società di verifica contabile e
lettera del D AFSE 22 settembre 1995, n. 10992, e suoi allegati:
(...)
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il contributo del FSE di 7468207 ESC assegnato alla Mediocurso (...) con la decisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570, è ridotto a 2251894 ESC.
Articolo 2
La somma di 1482209 ESC dovrà essere rimborsata alla Commissione (...)».
punto 33
Il 14 agosto 1996 la Commissione adottava anche la decisione C(96) 1186, relativa alla seconda pratica. Questa è in sostanza identica alla decisione relativa alla prima pratica. Essa veniva notificata alla ricorrente dal D AFSE il 20 settembre 1996.
punto 34
Il dispositivo di detta decisione così recita:
«Articolo 1
Il contributo del FSE di 6890635 ESC assegnato alla Mediocurso (...) con la decisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570, è ridotto a 2174072 ESC.
Articolo 2
La somma di 1271245 ESC dovrà essere rimborsata alla Commissione (...)».
punto 35
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1996, la ricorrente ha proposto un ricorso d'annullamento nei confronti della decisione della Commissione 14 agosto 1996, relativa alla prima pratica, iscritta a ruolo con il n.T-180/96.
punto 36
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1996, la ricorrente ha del pari proposto un ricorso d'annullamento nei confronti della decisione della Commissione 14 agosto 1996, relativa alla seconda pratica, iscritta a ruolo con il n. T-181/96.
punto 37
Con lettera 24 marzo 1998, le parti sono state invitate a formulare le loro osservazioni sulla riunione delle cause T-180/96 e T-181/96. Esse hanno comunicato che non vi si opponevano. Di conseguenza, occorre riunire le cause T-180/96 e T-181/96 ai fini della presente sentenza, a norma dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
punto 38
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di dare inizio alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Ciononostante, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti, invito cui le parti hanno ottemperato.
punto 39
Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza dell'I 1 giugno 1998.
Sentenza › Conclusioni delle parti › Nella causa T-180/96
punto 40
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
disporre il versamento agli atti della causa della pratica amministrativa della Commissione e, inoltre, della pratica del DAFSE;
annullare la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1185;
condannare la convenuta alle spese.
punto 41
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sentenza › Conclusioni delle parti › Nella causa T-181/96
punto 42
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
disporre il versamento agli atti della causa della pratica amministrativa della Commissione e, inoltre, della pratica del DAFSE;
annullare la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1186;
condannare la convenuta alle spese.
punto 43
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sentenza › Nel merito
punto 44
In ciascuna delle due cause la ricorrente adduce cinque motivi:
il primo riguarda la violazione dei diritti della difesa della ricorrente;
il secondo riguarda l'inosservanza di un termine ragionevole;
il terzo riguarda la violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, in quanto lo Stato portoghese non sarebbe stato posto in grado di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione delle decisioni impugnate;
il quarto si riferisce alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le decisioni impugnate sarebbero in contrasto con la previa certificazione delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento di saldo;
il quinto attiene alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti.
Sentenza › Nel merito › Sul primo motivo, relativo alla violazione dei diritti de IL difesa detta ricorrente › Argomenti delle parti
punto 45
La ricorrente afferma, in primo luogo, che la Commissione non le ha consentito di pronunciarsi sulle riduzioni dei contributi finanziari considerati. Orbene, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con un atto lesivo costituirebbe un principio fondamentale del diritto comunitario (sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-140/93, Lisrestal e a./Commissione, Race. pag. II-1177, punto 42). Tale principio acquisterebbe un'importanza del tutto particolare in una situazione, come quella del caso di specie, nella quale le decisioni impugnate riducono un contributo finanziario inizialmente approvato (sentenza della Corte 4 giugno 1992, causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Race. pag. I-3573, punti 16-18).
punto 46
Essa ricorda che, a termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione ha il potere esclusivo di sospendere, di ridurre o di sopprimere un contributo del FSE. Di conseguenza, la stessa Commissione avrebbe dovuto organizzare la sua audizione prima di adottare le decisioni impugnate.
punto 47
La ricorrente ammette che poteva essere sentita da un altro ente, quale il DAFSE, prima che la Commissione adottasse una posizione di principio. L'utilità di siffatta previa audizione sarebbe tuttavia garantita solo se il suo contenuto fosse portato a conoscenza della Commissione, il che non si sarebbe verificato nel caso di specie.
punto 48
La Commissione controdeduce che si deve considerare che la ricorrente, avendo avuto la possibilità, nel 1991, di presentare per iscritto le sue osservazioni dopo la comunicazione da parte del DAFSE delle risultanze del controllo finanziario, nonché nel corso di varie riunioni svoltesi col DAFSE, è stata posta in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulle previste riduzioni di contributo, in ossequio alla citata sentenza Lisrestal e a./Commissione (punto 49).
Sentenza › Nel merito › Sul primo motivo, relativo alla violazione dei diritti de IL difesa detta ricorrente › Giudizio del Tribunale
punto 49
Per costante giurisprudenza, i diritti della difesa di un beneficiario di un contributo del FSE devono essere rispettati quando la Commissione riduce siffatto contributo (v., tra l'altro, sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Race. pag. I-5373, punti 21-44).
punto 50
Occorre rilevare, peraltro, che nella precitata sentenza Lisrestal e a./Commissione (punto 49) il Tribunale, senza essere censurato su questo punto dalla Corte nella sentenza 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., ha affermato che la Commissione, la quale assume da sola nei confronti del beneficiario di un contributo del FSE la responsabilità giuridica delle decisioni di riduzione del detto contributo, non può adottare siffatta decisione senza aver previamente messo il beneficiario in grado — o senza essersi assicurata che esso fosse stato messo in grado — di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in ordine alla riduzione prevista.
punto 51
La ricorrente, tanto nelle sue conclusioni quanto nella sua risposta al quesito scritto inviatole dal Tribunale, ha ammesso di essere stata sentita dal DAFSE prima dell'adozione della lettera 11 settembre 1991. In questa lettera il DAFSE non ha fatto proprie tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente a proposito delle riduzioni che esso intendeva effettuare.
punto 52
Orbene, occorre constatare che la ricorrente non ha formalmente formulato osservazioni su detta lettera, come giustamente precisano le decisioni impugnate. La ricorrente si è infatti limitata a proporre un ricorso contro tale lettera dinanzi ai tribunali amministrativi portoghesi. Orbene, nel caso di specie la ricorrente avrebbe del pari dovuto presentare formalmente siffatte osservazioni, affinché queste potessero essere comunicate alla Commissione dal DAFSE. In tali circostanze la ricorrente non può lamentare la mancanza di comunicazione alla Commissione delle sue eventuali osservazioni dal momento che tale mancanza è dovuta alla sua propria omissione.
punto 53
Il Tribunale rileva che la ricorrente è stata quindi posta in grado di far conoscere «utilmente» il suo punto di vista sugli elementi ad essa addebitati ai sensi della precitata sentenza del Tribunale Lisrestal e a./Commissione.
punto 54
In ragione di quanto sopra, il primo motivo deve essere respinto.
Sentenza › Nel merito › Sul secondo motivo, relativo all'inosservanza di un termine ragionevole › Argomenti delle parti
punto 55
La ricorrente adduce che il regolamento n. 2950/83 e la decisione 83/673 contengono una lacuna in quanto non fissano alcun termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione su una domanda di pagamento del saldo di un contributo FSE. A questo proposito, occorrerebbe respingere la tesi secondo cui il legislatore comunitario consentirebbe che l'adozione di siffatte decisioni sia rinviata indefinitivamente. Essa sottolinea che la Corte ha stabilito, per la soluzione di tale tipo di problemi, il criterio del «termine ragionevole» (sentenze della Corte 6 luglio 1971, causa 59/70, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 639, e 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471).
punto 56
Essa ne conclude che, poiché non si riscontrano né nella normativa in vigore né nei dati di fatto elementi che dimostrino che le pratiche di cui trattasi fossero particolarmente complesse, la Commissione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, adottando una decisione soltanto dopo un lasso di tempo di sette anni.
punto 57
Infine, sarebbe privo d'importanza il fatto che essa sia stata informata dei dubbi del DAFSE sull'ammissibilità di talune spese. Infatti, il principio della certezza del diritto mirerebbe appunto ad impedire che una situazione di incertezza si protragga nel tempo.
punto 58
La Commissione sottolinea, in primo luogo, che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/93 non stabilisce alcun termine che limiti la sua facoltà di ridurre un contributo del FSE. Essa osserva che tale situazione riflette la volontà del legislatore di non subordinare la riduzione di contributi, in caso di presunzione di irregolarità, all'osservanza di termini. La ricorrente non poteva quindi legittimamente sperare che non sarebbe stata decisa alcuna riduzione dei contributi.
punto 59
Essa osserva, in secondo luogo, che nella sentenza 19 marzo 1997, causa T-73/95, Oliveira/Commissione (Racc. pag. II-381, punti 45-47), il Tribunale ha precisato che la ragionevolezza di un termine dipende dalla natura dei provvedimenti da adottare, nonché dalle circostanze contingenti del caso specifico.
punto 60
Infine, essa sostiene che, nel caso di specie, il periodo controverso non può essere considerato eccessivamente lungo, poiché la ricorrente è stata informata abbastanza presto dei risultati del controllo finanziario. Inoltre, essa sapeva che talune spese erano considerate inammissibili.
Sentenza › Nel merito › Sul secondo motivo, relativo all'inosservanza di un termine ragionevole › Giudizio del Tribunale
punto 61
Per giurisprudenza costante, la durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Race. pag. II-1739, punto 57, e Oliveira/Commissione, già citata, punto 45).
punto 62
È in tale prospettiva che occorre valutare la ragionevolezza del periodo trascorso tra la presentazione, nel dicembre 1989, delle domande di pagamento di saldo della ricorrente e l'adozione, il 14 agosto 1996, delle decisioni impugnate.
punto 63
Orbene, tra il dicembre 1989 e il settembre 1991 il DAFSE ha effettuato, in collaborazione con la società Audite, un controllo finanziario volto ad accertare la realtà di fatto e contabile delle spese effettuate dalla ricorrente.
punto 64
Fra il settembre 1991 e il 22 settembre 1995, data della trasmissione dei risultati di detto controllo alla Commissione, il DAFSE ha atteso, per ragioni comprensibili, che i tribunali amministrativi portoghesi statuissero sul ricorso proposto dalla stessa ricorrente contro la lettera 11 settembre 1991.
punto 65
Il DAFSE ha poi comunicato alla ricorrente con lettera 6 marzo 1996 che la Commissione si era pronunciata sulle sue domande di pagamento di saldo.
punto 66
Infine, tenuto conto della sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 (122), Commissione/Branco (Racc. pag. II-2993), la Commissione ha revocato le dette decisioni e le ha sostituite con le due decisioni impugnate, che menzionano in modo dettagliato le ragioni per le quali erano state decise le riduzioni del contributo del FSE.
punto 67
Da tale successione di eventi emerge che ciascuna delle fasi procedurah che avevano preceduto l'adozione delle decisioni impugnate si è svolta entro un termine ragionevole in funzione di circostanze di cui gli enti nazionali e comunitari incaricati della gestione del FSE potevano legittimamente tener conto all'atto dell'esame delle domande di pagamento di saldo.
punto 68
In tali circostanze, il secondo motivo dev'essere respinto.
Sentenza › Nel merito › Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, in quanto lo Stato portoghese non sarebbe stato posto in grado di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione delle decisioni impugnate › Argomenti delle parti
punto 69
La ricorrente fa valere che, in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere tale contributo, dopo aver dato allo Stato membro considerato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
punto 70
Orbene, essa sostiene che, nella specie, la Commissione ha adottato le decisioni controverse senza dare alle autorità portoghesi la possibilità di presentare le loro osservazioni sul contenuto delle stesse, il che configurerebbe un'inosservanza delle forme sostanziali (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-304/89, Oliveira/Commissione, Racc. pag. I-2283).
punto 71
La Commissione controdeduce che le decisioni impugnate costituiscono conferma delle proposte di riduzione presentate dal DAFSE. Di conseguenza, si dovrebbe considerare soddisfatta la formalità di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.
Sentenza › Nel merito › Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, in quanto lo Stato portoghese non sarebbe stato posto in grado di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione delle decisioni impugnate › Giudizio del Tribunale
punto 72
Col terzo motivo la ricorrente rimprovera alla Commissione, in sostanza, di non aver dato la possibilità al DAFSE di formulare ancora una volta le sue osservazioni sulle riduzioni di contributi che essa prevedeva di adottare.
punto 73
Orbene, dalla sentenza della Corte 11 ottobre 1990, causa C-200/89, FUNOC/Commissione (Racc. pag. I-3669, punto 17), risulta che, quando una decisione, come quelle di cui trattasi nelle cause in esame, è stata preceduta da uno scambio di lettere tra la Commissione e le autorità nazionali, che hanno presentato le loro osservazioni prima dell'adozione della decisione definitiva, si deve considerare che si è ottemperato al dovere di consultazione dello Stato membro.
punto 74
È inoltre assodato che il DAFSE, che rappresenta lo Stato portoghese nell'ambito della gestione del FSE, ha comunicato alla Commissione il suo giudizio relativo alle pratiche di cui trattasi con lettera 22 settembre 1995.
punto 75
Peraltro, dalla motivazione delle decisioni impugnate emerge che le posizioni adottate dalla Commissione in queste ultime costituiscono semplici conferme delle proposte di riduzione dei contributi presentate dal DAFSE.
punto 76
In tali circostanze, l'obbligo di consultazione dello Stato membro dev'essere considerato soddisfatto a seguito del mero fatto della comunicazione da parte di detto Stato membro delle sue proposte di riduzione dei contributi prima dell'adozione delle decisioni definitive del 14 agosto 1996.
punto 77
Il terzo motivo dev'essere pertanto respinto.
Sentenza › Nel merito › Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dei principi di certezza del diritto e detta tutela del legittimo affidamento, in quanto le decisioni impugnate sarebbero in contrasto con la previa certificazione delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo › Argomenti delle parti
punto 78
La ricorrente rileva che le autorità portoghesi hanno certificato l'esattezza di fatto e contabile delle domande di saldo, conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Orbene, essa constata che le decisioni impugnate sono in contrasto con detta certificazione in quanto esse pongono in dubbio la realtà di talune spese e la classificazione contabile precedentemente accettata.
punto 79
Tale successione di prese di posizione divergenti costituirebbe una violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Infatti, la certificazione costituirebbe un atto che definisce la situazione giuridica della ricorrente in modo definitivo. Siffatta certificazione non impedirebbe certo alla Commissione di sopprimere o di ridurre un contributo inizialmente approvato, purché, però, essa non contesti il compimento effettivo e la classificazione contabile delle spese considerate.
punto 80
La ricorrente rileva che soltanto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale la Commissione ha asserito che la certificazione effettuata dalle autorità portoghesi era condizionale, mentre le decisioni impugnate tacevano al riguardo. Peraltro, la normativa in vigore non prevederebbe la possibilità di siffatta certificazione condizionale.
punto 81
Essa osserva che, quando sono investite di una domanda di pagamento di saldo, le autorità nazionali hanno solo due soluzioni: certificare, oppure non certificare. Poiché il regolamento n. 2950/83 stabilisce un termine per la certificazione le autorità portoghesi non potevano procedere ad una certificazione «a titolo condizionale», aggirando così tale termine tassativo.
punto 82
La Commissione sottolinea, dal canto suo, che per tutelare gli interessi della ricorrente e rispettare il termine di sei mesi di cui all'art. 6, n. 1, della decisione 83/673 le autorità portoghesi hanno proceduto alla certificazione delle domande di pagamento di cui trattasi, pur precisando che qualsiasi decisione finale rimaneva subordinata alla successiva realizzazione di un controllo finanziario.
punto 83
Essa fa valere, inoltre, che l'art. 7 del regolamento n. 2950/83 stabilisce che, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri, le domande di pagamento del saldo possono costituire oggetto di accertamenti successivi. Infine, in base alla giurisprudenza, solo ad essa spetterebbe la responsabilità di ridurre un contributo finanziario del FSE, indipendentemente dalla proposta in tal senso dell'autorità nazionale interessata (sentenza Commissione/Branco, citata, punti 23 e 24).
Sentenza › Nel merito › Sul quarto motivo, relativo ad una violazione dei principi di certezza del diritto e detta tutela del legittimo affidamento, in quanto le decisioni impugnate sarebbero in contrasto con la previa certificazione delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo › Giudizio del Tribunale
punto 84
Occorre ricordare, innanzitutto, che, successivamente alla certificazione avvenuta il 30 ottobre 1990, il D AFSE ha comunicato alla ricorrente, con lettere 25 e 29 gennaio 1991, che la società Audite era incaricata di procedere ad un controllo di fatto e contabile delle spese effettuate e che esso avrebbe subordinato il suo giudizio finale alle risultanze di tale controllo finanziario. La ricorrente è stata quindi rapidamente informata che si dubitava fortemente dell'ammissibilità delle spese assertivamente sostenute.
punto 85
Si deve inoltre stabilire in quale misura la certificazione di alcune spese da parte delle autorità nazionali comporti una presa di posizione definitiva delle stesse sugli elementi certificati nei confronti del beneficiario del contributo, e se siffatta presa di posizione vincoli la Commissione.
punto 86
Orbene, l'atto di certificazione emesso da uno Stato membro non lo esenta dagli altri obblighi che gli impone la normativa comunitaria vigente. Così, detto Stato membro resta tenuto, in forza dell'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, a garantire il buon esito delle azioni del FSE. Inoltre, l'art. 7 della decisione 83/673/CEE stabilisce che, quando la gestione di un'azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarità, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.
punto 87
Poiché il rispetto di detti obblighi non è subordinato all'osservanza di alcun termine, essi si impongono alle autorità nazionali fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione definitiva sul saldo del contributo.
punto 88
Peraltro, dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2950/83, che disciplinano il procedimento da seguire quando la Commissione constata che non sono state rispettate le condizioni per la concessione di un contributo, oppure quando intende effettuare taluni accertamenti dopo una domanda di pagamento del saldo, emerge che lo Stato membro dev'essere considerato l'interlocutore privilegiato della Commissione nell'ambito della gestione del FSE.
punto 89
Di conseguenza, si deve considerare che lo Stato membro rimane vincolato a taluni obblighi, e in particolare a quello di denunciare qualsiasi irregolarità nella gestione del FSE, anche dopo aver proceduto alla certificazione di fatto e contabile contemplata dall'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. La situazione giuridica della ricorrente non era quindi definitivamente determinata dalla certificazione delle spese che aveva effettuato.
punto 90
Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione assume da sola la responsabilità di qualsiasi decisione di riduzione, indipendentemente dalla proposta in tal senso dell'autorità nazionale considerata (sentenze Commissione/Lisrestal e a., citata, punto 29, e Commissione/Branco, citata, punti 23 e 24). L'esercizio di tale competenza esclusiva della Commissione non può essere condizionato dalla certificazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. La Commissione rimane infatti del tutto libera di ridurre un contributo comunitario anche se lo Stato membro ha certificato l'esattezza di fatto e contabile di tutti i dati forniti a sostegno della domanda di pagamento del saldo, a condizione che motivi sufficientemente la sua decisione di riduzione quando questa si discosta dal contenuto della proposta delle autorità nazionali.
punto 91
Non si può quindi accogliere l'argomento della ricorrente, secondo la quale la competenza della Commissione era nella specie limitata per quanto riguarda il tipo di soppressioni o di riduzioni che la stessa poteva decidere dopo che era stata certificata l'esattezza di fatto e contabile delle spese sostenute.
punto 92
Peraltro, tenuto conto della garanzia di buon esito delle azioni del FSE che le autorità nazionali assumono in base all'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, e dell'obbligo di queste di denunciare alla Commissione qualsiasi sospetto di irregolarità, stabilito dall'art. 7 della decisione 83/673, la certificazione ex art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 deve essere considerata, per sua natura, un'operazione effettuata facendo salve tutte le riserve da parte delle autorità nazionali. In mancanza di siffatta interpretazione, sarebbe compromesso l'effetto utile dell'obbligo a carico delle autorità nazionali di denunciare le irregolarità accertate nella gestione del FSE. La certificazione fa salve quindi le altre competenze che le autorità nazionali e la Commissione devono poter continuare ad esercitare per garantire la corretta esecuzione dei contributi del FSE.
punto 93
Dalle precedenti considerazioni emerge che giustamente il DAFSE ha esercitato il suo dovere di sorveglianza sullo svolgimento della gestione dei contributi assegnati dal FSE chiedendo che un controllo finanziario delle spese effettuate dalla ricorrente fosse realizzato da parte della società Audite, dopo che essa stessa avesse certificato l'esattezza di fatto e contabile di tali spese.
punto 94
Di conseguenza, il quarto motivo va disatteso.
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato nella sua prima parte, riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato › — Argomenti delle parti
punto 95
La ricorrente ricorda che le due decisioni impugnate si basano sulla relazione redatta dalla società Audite per ciascuna delle pratiche e, inoltre, sulla lettera del DAFSE 22 settembre 1995.
punto 96
Essa afferma, tuttavia, di non sapere a quale relazione precisa la Commissione alluda in ciascuna delle pratiche. La società Audite avrebbe infatti proceduto a vari accertamenti nei suoi locali e redatto varie relazioni, che comportavano conclusioni talvolta contraddittorie fra loro. Ciascuna relazione della società Audite sarebbe stata peraltro modificata successivamente da tale società. Essa fa valere del pari che gli importi il cui rimborso è richiesto dalla Commissione nelle due decisioni impugnate non corrispondono a quelli figuranti nelle relazioni della società Audite.
punto 97
Essa sottolinea infine che, anche se la giurisprudenza del Tribunale ha ammesso il principio della motivazione per relacionem, questo prescrive che una decisione così motivata si riferisca in modo sufficientemente chiaro all'atto nel quale la spiegazione è stata raccolta (sentenza Commissione/Branco, citata, punto 27). Orbene, nella specie i riferimenti alle relazioni di verifica contabile non rispetterebbero tale condizione in quanto tali relazioni non erano sufficientemente individuabili, e in quanto il loro contenuto non era stato precedentemente comunicato alla ricorrente. Le decisioni impugnate violerebbero quindi l'art. 190 del Trattato.
punto 98
La Commissione osserva che le decisioni impugnate menzionavano chiaramente i documenti precisi sui quali esse si basano.
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato nella sua prima parte, riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato › — Giudizio del Tribunale
punto 99
In via preliminare, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39; e sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 72). La portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale esso è stato adottato.
punto 100
Peraltro, in forza della sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione (Racc. pag. II-45, punto 36), in una situazione in cui, come nel caso di specie, la Commissione confermi meramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, una decisione della prima può essere considerata debitamente motivata, ai sensi dell'art. 190 del Trattato, o quando questa evidenzia direttamente i motivi che giustificano la riduzione del contributo, oppure, in mancanza, quando la stessa si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle autorità nazionali competenti dello Stato membro considerato nel quale queste espongono chiaramente i motivi di siffatta riduzione.
punto 101
È alla luce di tali principi che occorre esaminare l'argomento della ricorrente.
punto 102
Orbene, si deve constatare, anzitutto, che è infondata l'asserzione della ricorrente, secondo la quale vi sarebbero varie relazioni di verifica contabile contraddittorie fra loro per ciascuna delle pratiche. Infatti, la società Audite ha adottato in ciascuna delle due pratiche una sola relazione. Le due relazioni, allegate al controricorso in ciascuna delle cause, sono state registrate presso il DAFSE il 20 febbraio 1991.
punto 103
Le differenze fra gli importi figuranti in dette due relazioni di verifica contabile e quelli figuranti nelle decisioni impugnate sono, dal canto loro, dovute a modifiche sì avvenute dopo il deposito di tali relazioni presso il DAFSE, ma prima della notifica alla ricorrente dei risultati definitivi del controllo effettuato dal DAFSE I' 11 settembre 1991, controllo al quale del resto la ricorrente ha direttamente partecipato.
punto 104
La ricorrente ha peraltro ammesso, nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale e all'udienza, che il contenuto essenziale delle relazioni di verifica contabile effettuate dalla società Audite è stato portato a sua conoscenza con lettera 11 settembre 1991, benché questa non abbia contenuto copia delle relazioni in quanto tali.
punto 105
La ricorrente è stata quindi posta in grado di prendere conoscenza della motivazione cui si riferisce la Commissione nelle decisioni impugnate, e ciò tanto più in quanto le decisioni di questa si riferivano del pari alla lettera del DAFSE 22 settembre 1995, la quale indicava anch'essa, in modo dettagliato, i motivi per i quali erano state effettuate le riduzioni controverse.
punto 106
Da quanto precede emerge che, fatto salvo l'esito dell'esame dettagliato delle rubriche contabili individuali, effettuato in prosieguo nell'ambito della disamina della terza parte del presente motivo, le decisioni impugnate evidenziano, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico generale seguito dalla Commissione, in quanto tali decisioni si riferiscono, globalmente, a documenti chiaramente individuati dal DAFSE.
punto 107
Di conseguenza, la prima parte del quinto motivo dev'essere respinta.
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua seconda parte, relativo alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto › — Argomenti delle parti
punto 108
La ricorrente fa valere che le decisioni impugnate si basano, in realtà, su irregolarità nei documenti giustificativi presentati, oppure su una classificazione contabile irregolare delle spese di cui trattasi. Orbene, essa osserva che siffatte riserve quanto all'uso del contributo avrebbero dovuto essere rese note al più tardi al momento dell'autorizzazione di quest'ultimo, e non potrebbero essere imposte a posteriori, al momento dell'approvazione del saldo, come nel caso di specie. Essa ricorda, al riguardo, che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 dispone che soltanto nel caso in cui un contributo non sia stato utilizzato alle condizioni fissate dalla decisione di autorizzazione la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo.
punto 109
Di conseguenza, numerose soppressioni effettuate nelle decisioni impugnate violerebbero i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, poiché esse non si basano su norme giuridiche note al momento dell'approvazione del contributo (sentenze della Corte 28 aprile 1988, causa 170/86, Von Deetzen, Racc. pag. 2355, e 1o ottobre 1987, causa 84/85, Regno Unito/Commissione, Racc, pag. 3765).
punto 110
La Commissione controdeduce che la ricorrente non può sostenere che sono stati violati i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Infatti, una decisione di autorizzazione può conferire al beneficiario del contributo un legittimo affidamento soltanto nel caso in cui un contributo sia stato utilizzato alle condizioni fissate da siffatta decisione. Orbene, nella specie, i contributi di cui trattasi sarebbero stati solo parzialmente utilizzati conformemente a tali condizioni.
punto 111
Peraltro, essa rileva che, in forza del decreto n. 6/88, pubblicato nel Diàrio da Repùblica 18 febbraio 1988:
«1. Il D AFSE accetta soltanto fatture e ricevute come documenti giustificativi delle spese effettuate per le azioni di cui trattasi.
2. I documenti menzionati nel precedente paragrafo devono contenere le giustificazioni necessarie e le ripartizioni corrispondenti alle voci di cui al punto 14 del modulo di domanda di pagamento del saldo del FSE».
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua seconda parte, relativo alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto › — Giudizio del Tribunale
punto 112
Tenuto conto delle competenze che sono loro riconosciute in termini di accertamenti e di controllo (v. supra, punti 84-93), tanto lo Stato membro quanto la Commissione devono essere autorizzati a denunciare qualsiasi violazione da parte del beneficiario delle condizioni poste all'atto della concessione del contributo finanziario comunitario, indipendentemente dal fatto che detta violazione sia fraudolenta o meno.
punto 113
Il Tribunale ricorda inoltre che nelle dichiarazioni di accettazione delle decisioni di concessione di contributi firmate dalla ricorrente [allegato 9 dei ricorsi nelle due cause, punto 1. b)] questa si è essa stessa impegnata a rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in vigore.
punto 114
È peraltro assodato che tanto il diritto portoghese quanto il diritto comunitario subordinano l'uso di fondi pubblici ad un obbligo di buona gestione finanziaria. La Commissione ha quindi menzionato nei suoi atti scritti il decreto n. 6/88 (punto 111), il quale prescrive appunto che il beneficiario di un contributo fornisca documenti giustificativi delle spese effettuate per le azioni di cui trattasi, e che indichi a quali voci contabili questi corrispondano.
punto 115
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le irregolarità denunciate non sono state quindi accertate in base ad un criterio che non sarebbe figurato fra le condizioni di concessione dei contributi, al cui rispetto era subordinato il pagamento degli stessi contributi. Peraltro, si deve constatare che l'applicazione dei criteri relativi alla «ragionevolezza» delle spese effettuate dal beneficiario e alla «buona gestione finanziaria» del contributo rientra perfettamente nel controllo che lo Stato membro è tenuto ad effettuare conformemente all'art. 7 della decisione 83/673, quando esso sospetta l'esistenza di irregolarità. L'applicazione di tali criteri consiste, infatti, semplicemente nell'accertare se le spese assertivamente effettuate dal beneficiario tengano adeguatamente conto delle prestazioni per le quali sono state effettuate.
punto 116
Per tali motivi va respinta la seconda parte del quinto motivo.
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua terza parte, attinente, in sostanza, a manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso decidendo di ridurre, conformemente alla lettera del D AFSE 22 settembre 1995, l'importo dei contributi inizialmente concessi › — Osservazioni preliminari
punto 117
Nella terza parte del quinto motivo di ciascuna delle due cause la ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione ha commesso errori di diritto ed errori di valutazione dei fatti, prendendo in considerazione il contenuto della lettera del DAFSE 22 settembre 1995. La ricorrente addebita, in sostanza, alla Commissione di aver ridotto l'importo dei contributi inizialmente concessi, basandosi, a torto, sugli accertamenti del DAFSE che mettevano in discussione la classificazione delle varie spese da essa effettuate nella sue domande di pagamento di saldo e/o il valore probatorio degli elementi prodotti da essa per giustificare tali spese.
punto 118
Prima di esaminare i vari argomenti addotti al riguardo dalla ricorrente nelle due cause, occorre ricordare, anzitutto, come sia già stato sottolineato sopra che, in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, quando un contributo del FSE non è utilizzato conformemente alle condizioni fissate dalla decisione di autorizzazione, la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo.
punto 119
Peraltro, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere un contributo del FSE riferendosi ad una norma nazionale o comunitaria che non sarebbe stata rispettata nel corso dell'esecuzione dell'azione di cui trattasi. Al riguardo, si deve ricordare che, negli atti di accettazione delle domande di autorizzazione, la ricorrente ha dichiarato che i contributi sarebbero stati utilizzati conformemente alle norme nazionali e comunitarie vigenti (v. supra, punto 113).
punto 120
Inoltre, l'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 può comportare la necessità per la Commissione di procedere ad una valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse. Nell'esercizio di siffatta valutazione la Commissione deve quindi poter disporre di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il Tribunale deve, nell'ambito dell'esame della presente parte del motivo, limitare il suo sindacato ad accertare se la Commissione non abbia commesso un manifesto errore di valutazione dei dati di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 18; sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/93 e T-40/92, Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 109).
punto 121
Le decisioni impugnate nel caso di specie si basano interamente sulle lettere del DAFSE 11 settembre 1991, che tengono conto in sostanza delle relazioni di verifica contabile della società Audite, e 22 settembre 1995. In tali circostanze, si deve accertare se, tenendo conto del contenuto di dette lettere del DAFSE, la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione.
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua terza parte, attinente, in sostanza, a manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso decidendo di ridurre, conformemente alla lettera del D AFSE 22 settembre 1995, l'importo dei contributi inizialmente concessi › — Sulla fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente nella causa T-180/96
punto 122
Per quanto concerne, in primo luogo, il materiale didattico (sottorubrica 14.2.1), la ricorrente afferma di non comprendere perché le spese relative all'acquisto di sedie e tavoli sono state considerate inammissibili, contrariamente a quanto avveniva precedentemente.
punto 123
La Commissione rileva che tali mobili devono essere considerati beni duraturi. Di conseguenza, gli importi considerati sarebbero stati inseriti nella rubrica 14.6 «ammortamenti normali», e sarebbe stato applicato un tasso di ammortamento del 10%.
punto 124
Il Tribunale rileva che la Commissione non ha commesso un errore manifesto stabilendo che sedie e tavoli costituivano beni duraturi e non materiale didattico e trasferendo, di conseguenza, gli importi relativi a tali beni nella rubrica degli ammortamenti normali.
punto 125
Peraltro, il fatto che l'inclusione di una spesa in una voce contabile sia stata eventualmente accettata in passato non implica necessariamente che lo stesso tipo di inclusione debba essere approvato anche successivamente, quando siffatta inclusione non è compatibile con le condizioni stabilite dalla decisione di autorizzazione, o con le disposizioni del diritto nazionale o comunitario. Al riguardo, va osservato che, in ogni caso, un'eventuale illegittimità commessa in passato non può creare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II-407, punto 76).
punto 126
Di conseguenza, il primo argomento dev'essere respinto.
punto 127
Per quanto attiene, in secondo luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.2.7), la ricorrente afferma, innanzitutto, che non vi era motivo di limitare le retribuzioni dei tecnici che hanno fornito servizi specializzati relativi all'elaborazione di corsi e di manuali. Essa rileva, inoltre, che ha del pari incluso in detta sottorubrica un importo di 374400 ESC, provato da una fattura. La fattura riguarderebbe servizi che dovevano essere inclusi in varie rubriche contabili diverse, il che non sarebbe vietato da alcuna normativa.
punto 128
La Commissione sostiene che la riduzione delle retribuzioni di tali tecnici si basa sull'analisi delle quattro ricevute relative all'elaborazione, da parte della ricorrente, di manuali e di quaderni di esercizi. Queste non figurerebbero nella corretta rubrica contabile e non conterrebbero inoltre alcun riferimento preciso quanto al loro contenuto. Di conseguenza, sarebbe stato applicato un criterio di razionalità. Per quanto concerne la somma di 374400 ESC essa rileva che la fattura fornita contiene una descrizione talmente poco chiara che la stessa è stata considerata completamente inammissibile.
punto 129
Il Tribunale rileva che, come emerge dal fascicolo, le fatture di cui trattasi non sono sufficientemente dettagliate per provare il carattere effettivo delle spese che esse proverebbero. La Commissione non ha pertanto commesso un manifesto errore di valutazione applicando a tali spese il criterio di razionalità chiarito al punto 14.2.7 della lettera 22 settembre 1995. D'altro canto, la fattura di 374400 ESC emessa dalla «C. Peres Feio L. da» (allegato 20 del ricorso) è talmente vaga che la Commissione non può aver commesso un manifesto errore di valutazione considerando la somma che vi era menzionata completamente inammissibile.
punto 130
Di conseguenza, il secondo argomento va disatteso.
punto 131
Per quanto concerne, in terzo luogo, la retribuzione del personale docente Ssottorubrica 14.3.1. a)], la ricorrente nega che la somma di 4363684 ESC sia del tutto inammissibile. Essa ammette che i «prospetti ricapitolativi» (allegato 21 al ricorso) da essa forniti non distinguono le ore di lezioni teoriche dalle ore di lezioni pratiche, ma afferma di non comprendere la conclusione che il DAFSE intende trarre da tale circostanza.
punto 132
La ricorrente ricorda che, in forza della normativa nazionale in vigore, le spese sostenute per le azioni considerate possono essere giustificate solo da fatture o da ricevute. Orbene, essa afferma che, tenuto conto dell'esistenza delle ricevute da essa fornite (allegato 22 del ricorso) e della certezza che i corsi sono stati forniti, nulla autorizzerebbe la soppressione dell'importo figurante in detta sottorubrica. In ogni caso, anche se rimanessero dubbi quanto al tipo di corsi forniti, in base al principio di proporzionalità si dovrebbe considerare giustificato almeno l'importo basato sulla retribuzione più bassa per tutti i corsi, vale a dire occorrerebbe che tutti i corsi siano considerati alla stregua dei corsi pratici.
punto 133
La Commissione sostiene che la ricorrente non ha fornito elementi che provino che le ricevute presentate avessero una qualsivoglia relazione con i corsi di cui trattasi, in quanto i documenti presentati non indicavano chiaramente né l'identità degli istruttori né il tipo di corsi forniti. Inoltre, la somma delle note di spese presentate non coinciderebbe con la somma dichiarata. Essa ricorda, infine, che il decreto n. 18/MTSS/87, pubblicato nel Diàrio da Repùblica 11 maggio 1987, stabilirebbe che «gli organismi beneficiari tengono, per ciascuna azione, un registro di frequenza dei tirocinanti e degli insegnanti nonché dei programmi dei corsi, distinguendo le lezioni teoriche da quelle pratiche».
punto 134
Il Tribunale rileva come dall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente per provare il tipo di corsi forniti nell'ambito della prima pratica e l'identità degli insegnanti che vi hanno partecipato (allegati 21 e 22 del ricorso) emerga che questi ultimi sono talmente imprecisi da sollevare seri dubbi sul carattere effettivo dello svolgimento dei corsi di cui trattasi, come giustamente ha rilevato il DAFSE al punto 14.3.1. a) della sua lettera 22 settembre 1995. La Commissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la ricorrente, che ha organizzato numerosi corsi di formazione diversi che richiedevano la partecipazione di numerosi insegnanti, non avesse dimostrato che i documenti da essa prodotti si riferivano sicuramente al corso che costituiva oggetto della prima pratica e negando, di conseguenza, di tener conto di tutte le spese presentate al riguardo.
punto 135
Di conseguenza, il terzo argomento dev'essere respinto.
punto 136
Per quanto concerne, in quarto luogo, il personale amministrativo [sottorubrica 14.3.1. e)], la ricorrente deduce che la riduzione effettuata dalla Commissione per tale voce si basa su un malinteso, in quanto le ricevute controverse sono state firmate e timbrate, come emergerebbe dall'allegato 23 del ricorso. A suo avviso, il valore probatorio delle ricevute considerate non è in ogni caso inficiato dalla mancanza di firme o di timbri.
punto 137
La Commissione osserva che la riduzione di cui trattasi è basata sul fatto che le ricevute considerate non erano né timbrate né firmate al momento in cui si è svolto il controllo finanziario.
punto 138
Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato di aver comunicato al DAFSE i documenti timbrati e firmati, allegati al suo ricorso, prima che quest'ultimo avesse terminato il suo controllo finanziario. Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto di ricevute che non rispondevano, al momento della loro presentazione, ai precetti legislativi nazionali, poiché questi ultimi mirano, fra l'altro, a garantire che siffatte ricevute si riferiscano ad una spesa realmente effettuata.
punto 139
Di conseguenza, il quarto argomento dev'essere respinto.
punto 140
Per quanto attiene, in quinto luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.3.8), la ricorrente sostiene che le spese rifiutate sono provate dalla fattura fornita nell'allegato 20 del ricorso. Essa ribadisce che nulla osta a che una ricevuta unica comprenda prestazioni appartenenti a varie rubriche contabili.
punto 141
La Commissione ricorda, al riguardo, che la voce considerata non è stata presa in considerazione, in mancanza di documenti giustificativi, in quanto la fattura fornita dalla ricorrente si riferisce ad altre voci.
punto 142
Il Tribunale rileva che gli importi figuranti nei documenti presentati dalla ricorrente nell'allegato 20 del suo ricorso non corrispondono a quelli da essa presentati nella sua domanda di pagamento del saldo. La Commissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto dei documenti considerati all'atto della determinazione del saldo del contributo da pagare alla ricorrente.
punto 143
Il quinto argomento va quindi respinto.
punto 144
Per quanto concerne, in sesto luogo, le locazioni di immobili e di mobili (sottorubrica 14.3.9), la ricorrente adduce che la motivazione della lettera 22 settembre 1995 non le consente di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione ad effettuare le prime due riduzioni per tale voce. Per quanto riguarda la terza riduzione, essa si riferisce alle considerazioni da essa formulate per la sottorubrica 14.2.7 (v. punto 127).
punto 145
La Commissione sostiene che la prima riduzione verteva sull'acquisto di beni duraturi che non potevano, in base alla normativa nazionale in vigore, essere ammortizzati nell'anno del loro acquisto. Il secondo importo si riferiva ad un corso di design non appartenente alla prima pratica. Il terzo importo sarebbe stato negato poiché la fattura ad esso relativa non indicava debitamente i servizi effettuati.
punto 146
Il Tribunale afferma che la motivazione fornita con le lettere del DAFSE 11 settembre 1991 e 22 settembre 1995 sulle prime due riduzioni effettuate per tale voce era sì sommaria, ma essa consentiva, nonostante tutto, alla ricorrente, che conosceva i dettagli della pratica di cui trattasi, di contestarne il contenuto. Orbene, questa non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri in qualsivoglia modo che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione al riguardo. Per quanto concerne la terza riduzione, il Tribunale rinvia a quanto è stato precisato sopra, al punto 129.
punto 147
Il sesto argomento dev'essere quindi disatteso.
punto 148
Per quanto riguarda, in settimo luogo, le materie prime, sussidiarie e di consumo (sottorubrica 14.3.12), la ricorrente segnala che, in forza della normativa portoghese, devono essere accettate le spese provate da fatture datate al più tardi il quinto giorno utile del mese di gennaio dell'anno seguente a quello dell'effettuazione di tali spese. Orbene, la fattura controversa (allegato 24 del ricorso) risponderebbe a tale condizione.
punto 149
La Commissione osserva che tale fattura non rientra nel periodo effettivo di finanziamento dell'azione. Infatti, secondo il codice nazionale dell'IVA, siffatta fattura avrebbe dovuto essere emessa al momento della consegna dei beni di cui trattasi ed essere accompagnata da buoni di consegna. Orbene, nessuna delle due condizioni sarebbe stata soddisfatta nel caso di specie.
punto 150
Il Tribunale rileva che l'analisi, alla luce degli atti di causa, della decisione impugnata e dei pertinenti paragrafi delle lettere del DAFSE 11 settembre 1991 — che riprende, in sostanza, le obiezioni formulate nella relazione della società Audite — e 22 settembre 1995, ai quali si riferisce tale decisione, non le consente di individuare il ragionamento preciso della Commissione, né la normativa sulla quale essa si è basata per respingere la spesa provata dalla fattura controversa. Di conseguenza, esso non è in grado di esercitare il sindacato giudiziario richiesto sulla decisione impugnata, come prescritto dalla giurisprudenza sopra citata, al punto 99. Pertanto, la decisione impugnata viola l'art. 190 del Trattato nella parte in cui essa riguarda la sottorubrica 14.3.12 della domanda di pagamento del saldo.
punto 151
Di conseguenza, il settimo argomento dev'essere accolto. La decisione impugnata dev'essere quindi annullata nella parte in cui essa verte sulla sottorubrica 14.3.12.
punto 152
Per quanto attiene, in ottavo luogo, alle imposte e alle tasse (sottorubrica 14.3.13), la ricorrente segnala che essa ha fatto figurare in tale voce gli importi pagati in forza dell'IVA agli insegnanti soggetti ad imposta, e che tale IVA era stata detratta dalle retribuzioni degli insegnanti, figuranti nella sottorubrica 14.3.1. a).
punto 153
Avendo il Tribunale considerato sopra (al punto 134) che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto delle spese presentate dalla ricorrente relative alle retribuzioni degli insegnanti, per gli stessi motivi occorre respingere l'ottavo argomento, relativo all'IVA applicabile a tali retribuzioni.
punto 154
Per quanto attiene, in ultimo luogo, agli ammortamenti normali (sottorubrica 14.6), la ricorrente nega che si possa valutare la sua attività adottando come unico criterio il numero di lavoratori «occupati», essendo tale numero particolarmente poco elevato nella propria impresa, poiché i prestatori di servizio occasionali vi svolgono un ruolo significativo.
punto 155
La Commissione sottolinea che il DAFSE ha applicato per tale voce il criterio abituale, vale a dire un coefficiente d'imputazione temporale e fisico, che riflette la parte della formazione nell'attività normale di un'impresa.
punto 156
Benché sia effettivamente concepibile, come sostiene la ricorrente, elaborare metodi di ammortamento basandosi in modo più specifico sulla parte effettiva della formazione nella cifra d'affari di un'impresa, invece che sul numero complessivo di occupati destinati a siffatte attività di formazione, il Tribunale rileva che il metodo tradizionale utilizzato dal DAFSE nel caso di specie, e fatto proprio dalla Commissione, tiene, di per sé, già sufficientemente conto dell'importanza generale della formazione nelle attività di tutti i beneficiari dei contributi del FSE. Data la ragionevolezza del metodo utilizzato, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione disponendone l'applicazione.
punto 157
Di conseguenza, quest'ultimo argomento dev'essere respinto.
Sentenza › Nel merito › Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione di alcuni principi generali di diritto e a taluni errori di valutazione dei fatti › Quanto al quinto motivo, considerato in relazione alla sua terza parte, attinente, in sostanza, a manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso decidendo di ridurre, conformemente alla lettera del D AFSE 22 settembre 1995, l'importo dei contributi inizialmente concessi › — Sulla fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente nella causa T-181/96
punto 158
Per quanto concerne, in primo luogo, il materiale didattico (sottorubrica 14.2.1), la ricorrente fa valere che il DAFSE ha considerato a torto che una parte di tale materiale costituiva «beni duraturi», non imputabili come «materiale didattico». Il criterio utilizzato per tale esclusione non avrebbe infatti alcun fondamento giuridico.
punto 159
La Commissione sottolinea che la ricorrente ha classificato nella rubrica «materiale didattico» l'acquisto di sedie, armadi, uffici e tavoli, che costituiscono beni duraturi.
punto 160
Il Tribunale afferma che la Commissione non ha commesso un errore manifesto sostenendo che le sedie, gli armadi, gli uffici e i tavoli considerati costituivano beni duraturi, e non materiale didattico, e trasferendo, di conseguenza, gli importi relativi a tali beni nella rubrica «ammortamenti normah» (v. anche punti 124 e 125).
punto 161
Di conseguenza, il primo argomento dev'essere respinto.
punto 162
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla pubblicità dei corsi e all'assunzione dei tirocinanti (sottorubriche 14.2.2 e 14.2.3), la ricorrente sostiene che non si può esigere, diversamente da quanto effettuato dal DAFSE nella sua lettera 22 settembre 1995, che una fattura relativa a servizi pubblicitari nei giornali indichi il contenuto degli annunci apparsi. Essa rileva che le fatture e le ricevute presentate (allegato 18 del ricorso) indicano appunto i giornali nei quali gli annunci sono stati pubblicati.
punto 163
La Commissione rileva che le ricevute fornite dalla ricorrente non descrivono la natura e il contenuto degli annunci considerati. La ricorrente non avrebbe neanche allegato a tali ricevute copia degli annunci di cui trattasi, come sarebbe richiesto dall'uso.
punto 164
Il Tribunale rileva che non è illogico esigere da un beneficiario di un contributo del FSE che egli fornisca copia degli annunci pubblicitari apparsi nei giornali al fine di promuovere le sue attività di formazione. Infatti, siffatto obbligo mira unicamente a garantire il carattere effettivo delle spese effettuate al riguardo. La Commissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione facendo propria la posizione in tal senso adottata dal DAFSE nella sua lettera 22 settembre 1995.
punto 165
Di conseguenza, il secondo argomento dev'essere respinto.
punto 166
Per quanto attiene, in terzo luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.2.7), la ricorrente rileva che la lettera 22 settembre 1995 precisa che le fatture fornite non indicano «né le ore né i tecnici di cui trattasi». Orbene, un obbligo in tal senso non sarebbe stabilito dalla normativa tributaria portoghese in vigore. Per quanto concerne più in particolare la fattura «TV Europa» (allegato 20 del ricorso), il contenuto dei servizi erogati emergerebbe chiaramente dalla menzione «riparazioni di materiale elettrico» figurante in detta fattura.
punto 167
La Commissione osserva che la ricevuta emessa dalla TV Europa non precisa la natura della spesa considerata. Nella misura in cui essa abbia riguardato la riparazione di un magnetoscopio, in ogni caso tale spesa sarebbe inammissibile.
punto 168
Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha addotto elementi che provino in modo inconfutabile che le fatture fornite al DAFSE erano sufficientemente dettagliate per consentire a tale amministrazione di controllare il carattere effettivo delle spese considerate. Per quanto attiene, in particolare, alla fattura della società «TV Europa», il Tribunale constata che questa non menziona affatto a quale tipo specifico di riparazione essa si riferisca. La Commissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione facendo propria la posizione adottata dal DAFSE in merito a tali varie riduzioni nella sua lettera 22 settembre 1995.
punto 169
Di conseguenza, il terzo argomento va disatteso.
punto 170
Per quanto concerne, in quarto luogo, la remunerazione del personale docente [sottorubrica 14.3.1. a)], la ricorrente contesta il giudizio secondo cui è inammissibile tutta la somma relativa a tale voce. Essa riprende al riguardo un'argomentazione identica a quella formulata sopra, nell'ambito della causa T-180/96 (v. punti 131 e 132).
punto 171
La Commissione controdeduce che la ricorrente non ha fornito prove del fatto che le ricevute presentate avevano una qualsivoglia relazione con i corsi di cui trattasi.
punto 172
Il Tribunale osserva, come ha già rilevato nella causa T-180/96 (punto 134), che dall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente per provare il tipo di corsi forniti nell'ambito della seconda pratica e dall'identità degli istruttori che vi hanno partecipato emerge che questi ultimi sono a tal punto imprecisi che sollevano seri dubbi sul carattere effettivo dello svolgimento dei corsi di cui trattasi, come giustamente ha rilevato il DAFSE al punto 14.3.1. a) della sua lettera 22 settembre 1995. La Commissione non ha quindi commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la ricorrente, che ha organizzato un gran numero di corsi di formazione diversi che implicavano la partecipazione di numerosi istruttori, non avesse dimostrato che i documenti da essa presentati si riferivano sicuramente ai corsi che costituivano oggetto della seconda pratica e rifiutando, di conseguenza, di tener conto di tutte le spese presentate al riguardo.
punto 173
Di conseguenza, il quarto argomento dev'essere respinto.
punto 174
Per quanto concerne, in quinto luogo, il personale amministrativo [sottorubrica 14.3.1. e)], la ricorrente ricorda che la signora Irene Vaz Lopes ha sì seguito un corso, pur fornendo una formazione in un altro, ma nega che tale circostanza implichi che la detta persona non potesse fornire un'assistenza per il secondo corso di cui trattasi.
punto 175
Il Tribunale rileva che, non potendo la stessa persona partecipare a un corso e al tempo stesso assistere un docente in un altro corso, la Commissione non può aver commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto della retribuzione della persona di cui trattasi in quanto assistente amministrativo.
punto 176
Di conseguenza, il quinto argomento dev'essere respinto.
punto 177
Per quanto riguarda, in sesto luogo, la gestione e il controllo di bilancio (sottorubrica 14.3.7), la ricorrente ammette di aver incluso per errore una ricevuta (allegato 24 del ricorso) nella rubrica 14.3.1, mentre essa avrebbe dovuto figurare nella rubrica 14.3.7. Essa sostiene tuttavia che coloro che avevano effettuato la verifica contabile erano stati informati tempestivamente di tale fatto.
punto 178
La Commissione fa valere che una ricevuta presentata nella fase della procedura dinanzi al Tribunale non può essere presa in considerazione.
punto 179
Non essendo la ricorrente riuscita a provare che aveva, conformemente a quanto da essa asserito, fornito la ricevuta prodotta in allegato del suo ricorso nel corso del procedimento amministrativo dinanzi al DAFSE, il Tribunale considera che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto dell'importo corrispondente.
punto 180
Il sesto argomento dev'essere pertanto respinto.
punto 181
Per quanto attiene, in settimo luogo, ai lavori specializzati (sottorubrica 14.3.8), la ricorrente ricorda come il DAFSE avesse ritenuto che una fattura emessa dalla società Novafarm non era abbastanza specifica. Orbene, la descrizione dei servizi forniti sarebbe sommaria, poiché siffatta descrizione sarebbe sufficiente ai fini tributari.
punto 182
Dal momento che la stessa ricorrente ammette che la fattura di cui trattasi è sommaria, la Commissione non può aver commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto della spesa di cui trattasi.
punto 183
Il settimo argomento dev'essere pertanto respinto.
punto 184
Per quanto concerne, in ottavo luogo, la locazione d'immobili e di mobili (sottorubrica 14.3.9), vanno esaminate due ricevute. La prima ricevuta, secondo la ricorrente, sarebbe stata inclusa in tale voce su richiesta dello stesso DAFSE. Essa afferma, inoltre, di non comprendere in base a quale fondamento giuridico la seconda ricevuta sia stata considerata come parzialmente inammissibile, non essendo noto il criterio di razionalità applicato.
punto 185
La Commissione sottolinea che la somma figurante nella prima ricevuta è stata trasferita nella voce «ammortamenti normali» (sottorubrica 14.6) poiché essa verteva su un bene duraturo. La seconda somma corrisponderebbe alla parte inammissibile di una ricevuta concernente la locazione di computer alla quale sarebbe stato applicato un criterio di razionalità.
punto 186
Il Tribunale rileva, per quanto concerne la prima ricevuta, per cui non è contestato che essa riguarda l'attrezzatura informatica, che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione considerando che siffatta attrezzatura costituisse un «bene duraturo» da includere nella voce 14.6 «ammortamenti normali». Per quanto concerne la seconda ricevuta, il Tribunale constata che l'argomento della ricorrente non è sufficientemente articolato per poter soddisfare quanto prescritto dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale qualsiasi ricorso deve, in particolare, contenere l'esposizione sommaria dei motivi addotti. Orbene, al riguardo, la ricorrente si limita, in sostanza, ad asserire che essa non comprende il fondamento del criterio di razionalità applicato, mentre questo è reso chiaro in modo dettagliato nella lettera 22 settembre 1995. In tali circostanze, l'argomento della ricorrente figurante nel ricorso, come esplicitato nella replica, non consente al Tribunale di esaminare la pertinenza dello stesso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 30 e seguenti).
punto 187
Di conseguenza, l'ottavo argomento dev'essere respinto.
punto 188
Per quanto riguarda, in nono luogo, i materiali e i beni non duraturi (sottorubrica 14.3.10), la ricorrente ricorda che, rifiutando tale spesa relativa all'acquisto di materiali d'ufficio, il DAFSE non ha tenuto conto del fatto che la gestione e il funzionamento dei corsi comportano necessariamente spese di acquisto di tale tipo di materiale.
punto 189
Il Tribunale considera che la somma considerata è stata giustamente rifiutata in quanto costituiva un doppione delle spese incluse nella voce 14.2.3 (punto 160). Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione rifiutando tale spesa.
punto 190
Di conseguenza, il nono argomento dev'essere respinto.
punto 191
Per quanto concerne, in decimo luogo, le imposte e le tasse (sottorubrica 14.3.13), la ricorrente segnala che essa ha compreso in tale voce importi pagati in base all'IVA agli insegnanti soggetti ad imposta, e che detta IVA è stata detratta dalle retribuzioni degli insegnanti, presentate nella sottorubrica 14.3.1. a).
punto 192
Avendo il Tribunale considerato sopra (al punto 172) che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto delle spese relative alle remunerazioni dei docenti presentate dalla ricorrente, occorre respingere, per gli stessi motivi, tale decimo argomento relativo all'IVA da applicare a tali retribuzioni.
punto 193
Per quanto concerne, in undicesimo luogo, le spese amministrative generali (sottorubrica 14.3.14), la ricorrente sottolinea come il materiale d'ufficio sia necessario nello svolgimento delle varie fasi di formazione, il che giustificherebbe l'inclusione di tale tipo di materiale in varie rubriche.
punto 194
La Commissione si limita a segnalare che, essendo le somme considerate già state analizzate nelle voci 14.2.3 e 14.3.10, esse non possono essere considerate per due volte ammissibili.
punto 195
Il Tribunale rileva che, poiché la ricorrente non ha dimostrato che, contrariamente a quanto si afferma nella lettera 22 settembre 1995, le spese che essa ha riportato in detta rubrica non erano già state incluse in altre rubriche, la Commissione non può aver commesso un manifesto errore di valutazione rifiutandosi di tener conto, ancora una volta, dello stesso tipo di spese nella rubrica 14.3.14.
punto 196
Di conseguenza, l'undicesimo argomento va disatteso.
punto 197
Per quanto riguarda, in dodicesimo luogo, le altre spese di funzionamento e di gestione (sottorubrica 14.3.15), la ricorrente nega che la fattura, relativa a un primo importo contestato, non sia stata comunicata. Gli altri due importi negati corrisponderebbero a materiale destinato ad essere utilizzato nell'ambito dei corsi, e non a beni duraturi.
punto 198
La Commissione rileva che le prove relative al primo importo non sono state fornite tempestivamente. Gli altri due importi riguarderebbero mobili appartenenti alla rubrica «ammortamenti normali», ai quali sarebbe stato applicato il tasso di ammortamento annuo del 10%.
punto 199
Il Tribunale rileva che, in mancanza di un documento che provi che la prima ricevuta è stata comunicata al DAFSE nel corso del procedimento amministrativo e che gli altri importi di cui trattasi vertevano su beni non duraturi, la ricorrente non ha provato che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione sopprimendo le spese di cui trattasi.
punto 200
Di conseguenza, il dodicesimo argomento va respinto.
punto 201
Per quanto concerne, in ultimo luogo, gli ammortamenti normali (sottorubrica 14.6), la ricorrente afferma di non comprendere il metodo di calcolo che ha consentito al D AFSE di considerare alcuni importi come «non confermati». Essa riprende inoltre un argomento identico a quello addotto nella causa T-180/96 (v. punto 154).
punto 202
La Commissione sottolinea come il DAFSE abbia applicato per tale voce il criterio abituale, cioè un coefficiente d'imputazione temporale e fisico, che riflette la parte della formazione nell'attività normale dell'impresa.
punto 203
Benché sia effettivamente concepibile, come sostiene la ricorrente, elaborare metodi di ammortamento basandosi in modo più specifico sulla parte effettiva della formazione nella cifra di affari di un'impresa, invece che sul numero complessivo di occupati addetti a siffatte attività di formazione, il Tribunale rileva che il metodo tradizionale di cui si è avvalso il DAFSE nel caso di specie, e fatto proprio dalla Commissione, tiene, di per sé, già sufficientemente conto dell'importanza generale della formazione nelle attività di tutti i beneficiari dei contributi del FSE. Data la ragionevolezza del metodo utilizzato, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione facendone applicazione.
punto 204
Di conseguenza, quest'ultimo argomento dev'essere respinto.
Sentenza › Sulla domanda di produzione di documenti
punto 205
Nel suo ricorso presentato in ciascuna delle cause in esame la ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre la produzione delle pratiche amministrative della Commissione e, inoltre, delle pratiche amministrative del DAFSE.
punto 206
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni emerge che il Tribunale ha potuto utilmente statuire sui ricorsi in esame in base ai documenti presentati dalle parti nel corso della fase scritta e ai documenti forniti dalla Commissione nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento.
punto 207
Non si deve quindi intimare alla Commissione di produrre le pratiche amministrative relative alle due cause di cui trattasi.
punto 208
Non risulta neanche necessario chiedere alle autorità portoghesi, in base all'art. 21, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, di produrre tutte le pratiche amministrative nazionali relative alle due pratiche di cui trattasi.
punto 209
La domanda di produzione di documenti presentata dalla ricorrente deve pertanto essere respinta.
Sentenza › Sulle spese
punto 210
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 3, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
punto 211
Essendo stato parzialmente accolto il ricorso nella causa T-180/96 e avendo ciascuna delle parti chiesto di condannare l'altra alle spese, si deve stabilire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese in tale causa.
punto 212
Essendo la ricorrente rimasta soccombente nella causa T-181/96, e avendo la Commissione chiesto la sua condanna alle spese, essa dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T-180/96 e T-181/96 sono riunite ai fini della sentenza.
2) Nella causa T-180/96 la decisione della Commissione 14 agosto 1996, C(96) 1185, è annullata nella parte in cui riguarda la sottorubrica 14.3.12 della domanda di pagamento del saldo della ricorrente. Per il resto, il ricorso in detta causa è respinto.
3) Il ricorso nella causa T-181/96 è respinto.
4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese nella causa T-180/96.
5) La ricorrente è condannata alle spese della causa T-181/96.
Firme
Tiili
Briët
Potocki
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1998.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
V. Tiili