Sez. 3 - , Sentenza n. 25597 del 14/12/2016 (Rv. 642690 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE | Condizione potestativa semplice - Avveramento della condizione - Onere della prova - A carico del deducente.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE
In materia di elementi accidentali del contratto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l'adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicchè l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante grava su colui che intende far valere quel diritto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)