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Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 05/08/1948 (Rv. 880123 - 01)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONE SOSPENSIVA - AVVERAMENTO DEL FATTO - PROVA. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TERMINE ESSENZIALE - INCENSURABILITÀ - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ IN APPELLO - PRECLUSIONE - APPELLO - PROVE NUOVE - GRAVO MOTIVO - INCENSURABILITÀ.
Stato
decisa il 1948-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880123-01

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONE SOSPENSIVA - AVVERAMENTO DEL FATTO - PROVA. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TERMINE ESSENZIALE - INCENSURABILITÀ - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ IN APPELLO - PRECLUSIONE - APPELLO - PROVE NUOVE - GRAVO MOTIVO - INCENSURABILITÀ.

Se l'acquisto di un diritto dipende dal verificarsi di un fatto entro un dato termine (condizione sospensiva), l'adempimento del fatto nel termine è elemento costitutivo del diritto, del quale l'Onere della prova spetta a chi lo fa valere; mentre al giudice spetta di accertarne la sussistenza anche in contumacia dell'altra parte e perciò in appello a sua contestazione. Il giudizio sulla essenzialità del termine ai fini dell'art. 1457 C.C., importa interpretazione e valutazione della volontà delle parti, che si sottraggono al Sindacato di legittimità della Corte suprema. Il giuramento decisorio è sempre ammissibile in appello, quando sia diretto a sostegno di domande e di eccezioni dedotte in primo grado o comunque deducibili per la prima volta in appello; non è ammissibile quando si sia verificata la preclusione rispetto al fatto o al rapporto giuridico che si vuol provare. La valutazione dei motivi Atti a giustificare la deduzione tardiva di eccezioni e di prove in appello e il giudizio sulla loro gravità sono lasciati al criterio prudenziale del giudice di merito; epperò si sottraggono al Sindacato della Cassazione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)