Sez. 1, Sentenza n. 3534 del 06/12/1971 (Rv. 355193 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Le preclusioni stabilite negli artt 183 e 184 cod proc civ sono volte a salvaguardare le esigenze del contraddittorio e della lealta processuale, sicche, proposta una nuova domanda nel corso del giudizio di primo grado, senza che la parte, contro cui sia rivolta, ne eccepisca la tardivita, accettando il contraddittorio, non puo piu dedursi l'improponibilita di essa. Ne, nel giudizio di appello, la domanda puo essere considerata nuova, ai sensi dell'art 345 cod proc civ. (V 1223'70, mass n 346863).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)