Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 05/09/1970 (Rv. 346863 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE NUOVA - MANCATA ECCEZIONE DI PRECLUSIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA NEI SUCCESSIVI GRADI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE NUOVA - MANCATA ECCEZIONE DI PRECLUSIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA NEI SUCCESSIVI GRADI - ESCLUSIONE.*
Il sistema della preclusione, di cui agli artt 183 e 184 del cod proc civ e volto, nel giudizio di primo grado, unicamente a garantire le esigenze del contraddittorio e del diritto di difesa talche la parte contro cui sia stata proposta irritualmente, nel corso del giudizio, una domanda nuova, ove abbia rinunciato ad eccepire la preclusione, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito, non puo eccepirne la inammissibilita nei successivi gradi del giudizio, ne la preclusione potra essere rilevata di ufficio dal giudice. (V 490-68, massima n 331537 2458-66, massima n 324759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)