Sez. L, Sentenza n. 2881 del 10/03/1992 (Rv. 476167 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Estremi - Licenziamento individuale plurimo - Distinzione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
Il licenziamento collettivo presuppone una scelta insindacabile dell'imprenditore in ordine ai limiti della propria attività economica e quindi implica una stabile e non transeunte contrazione di detta attività, tale da rendere necessaria, con rapporto di causa ad effetto, la diminuzione del complessivo numero dei dipendenti, divenuto esuberante rispetto alle mutate esigenze aziendali, con conseguente scelta dei lavoratori da licenziare secondo i criteri di cui agli accordi interconfederali, se applicabili, e nel rispetto del divieto di discriminazione e delle regole di correttezza e buona fede. Invece, nel licenziamento individuale, ancorché di una pluralità di dipendenti, il rapporto di lavoro viene a cessare per ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ossia per un giustificato motivo oggettivo, sicché, in tal caso, il potere di recesso datoriale si indirizza immediatamente verso determinati lavoratori, identificati dal nesso obiettivo che li lega alla ragione giustificatrice del recesso.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)