Sez. L, Sentenza n. 916 del 26/01/1995 (Rv. 489973 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento individuale - Distinzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il licenziamento collettivo per riduzione del personale si distingue dal licenziamento individuale perché è diretto alla risoluzione del rapporto di lavoro di una pluralità (almeno in via di normalità) di dipendenti in collegamento causale con scelte di carattere imprenditoriale che abbiano giustificato la stabile diminuzione del numero dei dipendenti, pur in assenza di modifica, trasformazione o soppressione di strutture organizzative o materiali, mentre il licenziamento individuale, pur quando riguarda una pluralità di soggetti, è caratterizzato dal fatto che il potere di recesso s'indirizza immediatamente verso singoli determinati lavoratori, identificati sulla base di un nesso obiettivo con il motivo di licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)