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Sez. 5, Sentenza n. 3764 del 18/12/1987 Ud. (dep. 22/03/1988) Rv. 177959 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - PERCOSSE - ATTI DIRETTI A PERCUOTERE - NOZIONE DI PERCUOTERE - SPINTA - INTEGRA IL PERCUOTERE O L'ATTO DIRETTO A PERCUOTERE AI FINI DELL'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE.*
Stato
decisa il 1987-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177959-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - PERCOSSE - ATTI DIRETTI A PERCUOTERE - NOZIONE DI PERCUOTERE - SPINTA - INTEGRA IL PERCUOTERE O L'ATTO DIRETTO A PERCUOTERE AI FINI DELL'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE.*

Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 cod. pen., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso Atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti Atti e l'evento letale. A tal proposito, deve essere sottolineato che il termine "percuotere" non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicché anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere o, quanto meno, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l'atto diretto a percuotere.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)